Procedura per l’attivazione delle convenzioni per condivisione di personale

 Procedura per l’attivazione delle convenzioni per condivisione di personale (attività didattica/ricerca) 

 L’art. 55 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), ha fornito un utile strumento di collaborazione tra università e enti pubblici di ricerca, consentendo ai professori e ricercatori universitari a tempo pieno di svolgere attività di ricerca presso un Epr e ai ricercatori di ruolo degli Epr di svolgere attività didattica e di ricerca presso un'università.

In particolare infatti la norma richiamata ha sancito che "Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si applicano anche ai rapporti tra università ed enti pubblici di ricerca e tra questi ultimi, fermo restando il trattamento economico e previdenziale del personale di ruolo degli enti di ricerca stessi". L’articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, consente ai professori e ricercatori a tempo pieno di “svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse”.

In attuazione delle disposizioni normative sopra richiamate, con decreto del 27 novembre 2012, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha approvato il testo di Convenzione quadro tra università ed enti pubblici di ricerca per consentire la condivisione di personale, sulla cui scorta il Cnr ha predisposto e approvato uno schema tipo di Convenzione che disciplina i criteri e le modalità di attuazione della normativa citata.

Tale schema condiviso sia con il Ministero sia con la Conferenza del Rettori delle Università italiane (Crui), riconoscendo il comune interesse consistente nel favorire nuove opportunità di collaborazione tra il Cnr e l’Università, quali strumenti strategici e presupposti indispensabili per lo sviluppo del sistema della ricerca del nostro Paese, promuove la condivisione di personale per progetti/programmi di ricerca o di didattica e favorisce la valutabilità dell’attività di insegnamento universitario dei ricercatori Cnr ai fini del conteggio dei requisiti di docenza nell’ambito delle procedure di accreditamento ai corsi di studio.

Lo schema approvato intende, inoltre, semplificare le procedure per l’attuazione dello scambio di personale e permettere il monitoraggio delle collaborazioni tra il nostro Ente e le università.

A tale scopo è previsto che la Convenzione abbia come soggetti i due Enti e sia sottoscritta direttamente dal presidente del Cnr e dal Rettore, quali rispettivi rappresentanti legali, per una durata quinquennale.

La presenza di tale specifica convenzione - distinta e diversa dalle Convenzioni Quadro con le Università/Politecnici in cui sono solo richiamate tra gli strumenti strategici di collaborazione - permette l’attivazione dello scambio di personale nei suoi cinque anni di vigenza, tramite la compilazione e sottoscrizione di una scheda individuale per ogni unità di personale coinvolta che indica l’attività da svolgere, la struttura, il monte ore e la ripartizione degli oneri per ogni unità di personale coinvolta.

La Convenzione può essere attivata su proposta dal direttore di Istituto del Cnr, sentito il Direttore del Dipartimento, o eventualmente su interesse dell’Università/Politecnico.

 

Procedura di approvazione della scheda individuale relativa al personale Cnr

Premesso, quindi, che la convenzione di cui alle premesse è condizione necessaria, di seguito vengono illustrate le modalità operative attraverso cui si giunge all’attivazione di uno scambio di personale e più specificamente al caso in cui sia un ricercatore Cnr a chiedere di svolgere attività didattica e/o di ricerca presso un Dipartimento Universitario.

A tale fine vanno preliminarmente indicate due condizioni vincolanti in capo al personale Cnr coinvolto che dovrà:

  1.  essere dipendente a tempo indeterminato
  2. potrà essere impiegato presso l’Università per una quota di tempo inferiore o pari al 50% dell’impegno lavorativo annuo totale cui è obbligato nei confronti del Cnr (1520 per il personale assunto da meno di tre anni e 1506 per tutti gli altri).

 

Adempimenti del ricercatore Cnr 

Il ricercatore Cnr interessato, ottenuto il parere positivo del direttore di Istituto, invia tramite la segreteria dell’Istituto di afferenza, all’Ufficio Contratti e Partnership (segreteria.ucp@cnr.it) la propria istanza di svolgimento di attività didattica e/o ricerca presso Università/Politecnico secondo il format di richiesta previsto completo dei seguenti allegati:

  1. scheda individuale in formato word che riporta i dati essenziali relativi al ricercatore Cnr coinvolto, il tempo dedicato all’attività presso l’università e la descrizione dell’attività svolta
  2. richiesta del Dipartimento Universitario che dovrà indicare il nominativo del ricercatore Cnr, l’attività di ricerca e/o didattica che propone e il monte ore necessario
  3. parere del direttore dell’Istituto di afferenzail direttore dell’Istituto Cnr presso il quale il ricercatore coinvolto afferisce, esprime il nulla osta all’attività del ricercatore ovvero esprime motivato parere negativo, dandone comunicazione alle Parti interessate.

Le informazioni contenute negli allegati sopra indicati devono essere corrispondenti e coerenti con la richiesta avanzata dal ricercatore. In particolare l’impegno orario deve essere corrispondente in tutti i documenti allegati.

Le richieste da parte del personale interessato dovranno pervenire entro il mese di maggio precedente all’A.A. nel quale si intende svolgere l’attività didattica e comunque entro il termine max di 90 giorni antecedenti alla data di inizio dell’attività presso l’ateneo e dovranno essere complete di tutta la documentazione indicata nei punti precedenti.

Le richieste non complete o non redatte sulla base dei format forniti o non presentate nei termini previsti non saranno prese in considerazione dall’Ufficio scrivente e verranno automaticamente respinte.

 

Sottoscrizione della scheda individuale del personale Cnr coinvolto

L’Ufficio contratti e partnership, verificata la documentazione inviata, dispone per la firma del direttore generale del Cnr e del direttore di Dipartimento/Rettore dell’Università coinvolta. L’invio, via mail, della copia della scheda firmata a tutte le Parti interessate, conclude l’iter amministrativo e permette l’avvio dell’attività didattica e/o di ricerca presso l’Università da parte del ricercatore coinvolto.

Da ultimo si precisa che:

  • la procedura illustrata è dovrà essere seguita anche dai ricercatori o professori universitari che intendano svolgere attività di ricerca presso una struttura Cnr
  • ai fini della gestione delle presenze del personale impegnato in attività didattica e/o ricerca presso l’università, sulla base della Convenzione per la condivisione, deve essere utilizzato il codice: 105 BP
  • sebbene il DM sopra richiamato preveda la suddivisione degli oneri relativi al costo delle unità di personale coinvolte sulla base della ripartizione dell’orario di lavoro, è stato concordato che, nell’ambito della reciproca collaborazione, gli oneri rimangano a carico dell’ente/università di afferenza dello stesso personale
  • al di fuori dell’ipotesi richiamata da questa nota informativa, gli incarichi di insegnamento possono essere svolti dai ricercatori al di fuori dell’orario di lavoro nell’ambito delle 160 ore previste dal contratto. In tal caso l’incarico segue le disposizioni relative agli incarichi extra-istituzionali.
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Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Contratti e Partnership:

Dirigente: dott.ssa Elena Palumbo, tel: 06/49933340, e-mail: elena.palumbo@email.it

(Convenzioni e Accordi) dott.ssa Federica Mele, tel. 06/49933069, cell.: 3351820094, e-mail: federica.mele@cnr.it

(Rapporti con le Università) sig.ra Rita Ricci, tel. 06/49932596, e-mail: rita.ricci@cnr.it

In allegato la normativa di riferimento.

 

Ultimo aggiornamento: 29/10/2020