Diritto d'Autore

  • Il Diritto d'Autore è definito come "diritto naturale" che nasce in capo alla persona fisica autore dell'opera nel momento stesso del compimento dell'opera medesima.
     
  • Per il riconoscimento di tale diritto non è pertanto richiesta alcuna formalità costitutiva (deposito o registrazione).
    Concretamente è però fondamentale essere in condizione di poter provare, in sede di eventuale contenzioso, la proprietà, la paternità e la data di creazione o di pubblicazione dell'opera per facilitare la tutela del proprio diritto d'autore.
     
  • A tal fine si procede con il deposito di un esemplare dell'opera e della dichiarazione di proprietà/paternità presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Servizio per il Diritto d'Autore, per le opere già presentate e diffuse al pubblico, o presso la S.I.A.E. - sez. OLAF per le opere inedite.
     

     
  • La legge tutela i diritti dell'Autore fino a settant'anni dalla sua morte (periodo di tutela), dopo di che le sue opere divengono di pubblico dominio.

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Aggiornamento contenuti a cura di Uvr-Cnr

Ultimo aggiornamento: 09/10/2015