Rifiuti: le tipologie

Secondo quanto riportato dall’art.184, comma 1, del D. Lgs. 152 del 2006 i rifiuti sono classificati secondo

l’origine in:

  • Rifiuti Urbani (nuova definizione ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter modificato dal D.Lgs. 116 del 2020, dal 01.01.2021);
  • Rifiuti speciali (nuova definizione ai sensi dell’art. 183, comma 3, dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 116 del 2020, dal 26.09.2020).

 

le caratteristiche di pericolosità in:

  • Rifiuti non pericolosi;
  • Rifiuti pericolosi.

La distinzione tra Rifiuti Urbani e Rifiuti speciali e tra Rifiuti non pericolosi e Rifiuti pericolosi porta ad attuare azioni diverse per la loro gestione e ad un differente sistema sanzionatorio.

 

Secondo l’art 183, comma 1 b lett. b-ter, in vigore dal 01.01.2021, si intendono:

 

Rifiuti Urbani  

 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’Allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. b quater) «rifiuti da costruzione e demolizione» i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione; b quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; b sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

 

I rifiuti speciali (dal 1° gennaio 2021, art 184, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.116/20) sono:

  1. i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
  2.  i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184 –bis (sottoprodotti);
  3. i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi dal comma 2;
  4.  i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dal comma 2;
  5.  i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività commerciali se diversi dal comma 2;
  6.  i rifiuti prodotti nell’ambito delle attività di servizio se diversi dal comma 2;
  7. i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dal comma 2;
  9.  i veicoli fuori uso.

 

I rifiuti pericolosi 

E’ rifiuto pericoloso” il “rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'Allegato I” (art. 183 lettera b) della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 che individua le caratteristiche di pericolo HP per i rifiuti. E’ “rifiuto non pericoloso” il “rifiuto non contemplato dalla lettera b)” dell’art.183 della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.

La classificazione dei rifiuti (urbani o speciali, e poi pericolosi o non pericolosi) è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, tramite gli appositi codici dell’Elenco europeo dei rifiuti (Eer).  La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

 

Note:

Mentre il rifiuto Urbano, una volta correttamente catalogato è sempre conferibile al servizio pubblico, per il rifiuto speciale la codifica, oltre che per la connessa classificazione come rifiuto pericoloso o non pericoloso, è un presupposto necessario per il coretto adempimento di tutti gli obblighi a carico del produttore, e dei successivi gestori.

I rifiuti urbani pericolosi sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali".Tra i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi), i principali sono i medicinali scaduti e le pile.

Di norma sono pericolosi i rifiuti non domestici che nell'elenco dei rifiuti di cui all'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, ossia nel comunemente detto CER (EER), sono contrassegnati con un asterisco (art. 184, comma 5 del D.Lgs. 152/2006).

 

Ultimo aggiornamento: 01/10/2021