Accessibilità dei formati digitali nella Pubblica Amministrazione

La Legge Stanca fa riferimento alla legge dell'ordinamento italiano del 9 gennaio 2004, n. 4 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004).

Tale Legge riconosce e tutela il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione da parte dei disabili, garantendo il rispetto del principio fondamentale di pari opportunità e l’accesso dei cittadini disabili ai servizi della pubblica amministrazione.

Logo accessibilità siti web
Ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75,
le pubbliche amministrazioni possono provvedere anche
"autonomamente" alla valutazione dell’accessibilità
e dell’usabilità dei propri siti.

L’obiettivo della Legge è l’abbattimento delle barriere digitali che limitano o impediscono l’accesso agli strumenti ICT da parte dei disabili. Anche successivi interventi normativi  a essa collegati hanno definito i requisiti che un sito web deve rispettare per essere accessibile e hanno previsto la possibilità per le PA di ottenere una certificazione per i siti formalmente riconosciuti accessibili dalla DigitPA . L’ottenimento della certificazione consente l’esposizione e l’utilizzo del logo dell’accessibilità, riportato qui a destra.

Ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, le pubbliche amministrazioni possono provvedere anche "autonomamente" alla valutazione dell’accessibilità e dell’usabilità dei propri siti.  Anche il Codice dell’Amministrazione digitale (d.lgs 85/2005 contiene un riferimento all’accessibilità: l’art. 53, relativo alle caratteristiche dei siti della PA, stabilisce che i siti istituzionali devono rispettare i principi di accessibilità anche da parte delle persone disabili. Nelle linee guida per siti web 2011 previste dall’art. 4 della Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n°8/2009, vi è  un capitolo dedicato alla qualità dei siti web pubblici che affronta il tema dell’accessibilità, secondo il quale, per garantire l’accessibilità ai propri siti web, le pubbliche amministrazioni devono:

• rispettare i requisiti tecnici previsti nell’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 e successive modifiche, rendendo accessibili e pienamente fruibili tutti i rapporti telematici con i cittadini;
• formare adeguatamente il personale che si occupa dell’aggiornamento dei siti web per garantirne l’accessibilità nel tempo;
• garantire ai dipendenti disabili la possibilità di lavorare senza forme di discriminazioni;
• coinvolgere i cittadini disabili nella verifica dell’accessibilità ai propri siti web.

Nelle linee guida si raccomanda infine di individuare un responsabile dell’accessibilità informatica dell’amministrazione, che coincida con uno dei responsabili del procedimento di pubblicazione dei contenuti sui siti web, o che si coordini costantemente con essi.

A livello internazionale sono state definite le linee guida recanti standard per la realizzazione di siti web accessibili, l’Unione Europea fa riferimento al progetto WAI. Nel 1999 sono state pubblicate le Web Content Accessibility Guidelines 1.0, oggi aggiornate alla versione 2.0 e disponibili anche in lingua italiana. Le WCAG 2.0 contengono indicazioni su come garantire e verificare l’accessibilità dei siti web.

Il concetto e i requisiti di accessibilità includono anche il concetto di usabilità. Quest'ultima, nella terminologia della legge Stanca, viene indicata con il termine "fruibilità"; l’usabilità viene accertata attraverso la "verifica soggettiva", ovvero mediante una "valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l’intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche".

 

Immagine accessibilità siti webLe Linee guida per siti web della Pubblica Amministrazione 

I soggetti destinatari della legge n. 4/2004 (definiti “soggetti erogatori”), tra cui le Pubbliche amministrazioni, hanno l’obbligo di garantire l’accesso universale ai propri servizi informatici e telematici. I soggetti erogatori di soluzioni ICT devono rendere i propri strumenti informatici  accessibili e usabili, compresi i siti web e le applicazioni mobili, in particolare:

•valutare la conformità ai requisiti di accessibilità degli strumenti informatici ,compilare una dichiarazione di accessibilità e pubblicarla sul sito web o nello   store dell’applicazione mobile;

•predisporre un meccanismo di feedback per ricevere le segnalazioni dagli utenti.

Definizione

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari. Nessun utente deve essere discriminato e deve quindi poter accedere alle informazioni e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica amministrazione.

Principi per l’accessibilità

L’accessibilità è caratterizzata da quattro solidi principi:

  • percepibile
  • utilizzabile
  • comprensibile
  • robusto

Sono quindi conformi i servizi realizzati tramite sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, che presentano le caratteristiche di accessibilità al contenuto e fruibilità delle informazioni.

Le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici riportano quanto descritto nell’articolo 11 della legge n. 4/2004 e referenziano la norma UNI EN 301549:2018 che stabilisce uno standard europeo per garantire il rispetto dei principi e dei La norma armonizzata riflette lo standard W3C Web Content Accessibility Guidelines.

Le  PA possono valutare la conformità di un sito web o un’applicazione mobile: la conformità alle WCAG 2.1 deve essere rispettata come requisito minimo per i siti web in fase di sviluppo o in esercizio dopo la data di entrata in vigore delle Linee Guida. A partire dal 23 settembre 2020, tale conformità dovrà essere rispettata anche per tutti gli altri siti web sviluppati in precedenza, in sintesi:

  • entro il 23 settembre 2019, per un sito web pubblicato dal 23 settembre 2018;
  • entro il 23 settembre 2020, per un sito web pubblicato prima del 23 settembre 2018;
  • a decorrere dal 23 giugno 2021, per le applicazioni mobili.

Le PA hanno l’obbligo di pubblicare una dichiarazione di accessibilità per ciascun sito e applicazione mobile. A tale scopo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto una procedura online conforme alle Linee Guida. Inoltre, le PA devono rendere disponibile un meccanismo che consenta a chiunque di segnalare i problemi di accessibilità e richiedere un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione. In caso di assenza del meccanismo di feedback, di soluzione insoddisfacente o mancata risposta entro 30 giorni dalla segnalazione, l’utente può far ricorso al Difensore Civico per il Digitale tramite la procedura di attuazione presente sulla dichiarazione pubblicata dall’ente erogatore.

Entro il 31 marzo di ogni anno le PA devono pubblicare nei propri siti web gli “Obiettivi di accessibilità per l’anno corrente”. Per tale scopo, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha predisposto un’applicazione online per ricevere dalle amministrazioni gli obiettivi. Gli obiettivi vanno pubblicati sui siti delle PA nella sezione “amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accessibilità e Catalogo di dati, metadati e banche dati”.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023