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  • Sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti.
     
  • Il Registro pubblico per il software è in funzione presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE ed è stato istituito ed affidato alla SIAE con il Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 518.
     
  • Sono state così introdotte nell'ordinamento giuridico italiano una serie di norme relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore, che sono comparati alle opere letterarie.
     
  • Autore del software è la persona fisica che lo ha creato: se gli autori sono più di uno essi sono considerati coautori dell'opera.
     
  • Per il software esiste una norma specifica (art. 12-bis della Legge 633/41) in base alla quale, salvo patto contrario, per i programmi creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni i diritti di utilizzazione economica spettano al datore di lavoro.
     

Per scaricare la documentazione e la modulistica di interesse (procedura di brevettazione, costi, moduli di comunicazione e ricerca di anteriorità) si prega di consultare la sezione Documenti utili.

 

Aggiornamento contenuti a cura di Uvr-Cnr

 

Last update: 09/10/2015