Altri DPI
Nuove varietà vegetali
Si definisce nuova varietà vegetale una varietà nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.
Una varietà è considerata nuova se il suo materiale di propagazione o i prodotti di raccolta (ad esempio frutti e/o fiori) non sono stati venduti per:
- più di 1 anno prima della data di deposito nel territorio dell'Unione Europea (nel caso della privativa italiana in Italia)
- più di 4 anni, sempre con riferimento alla data di deposito, all'estero.
· La durata del riconoscimento è di 20 anni a decorrere dalla data della sua concessione e dura 25 anni, estesi a 30 anni per gli alberi e le viti.
Il sistema delle nuove varietà vegetali in Italia è gestito dalla Direzione Generale per la Proprietà Intellettuale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGPI-UIBM), istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L'Italia aderisce al sistema comunitario di privative per ritrovati vegetali, che consente con un'unica azione di ottenere protezione legale nei 27 Paesi dell'Unione Europea. Tale sistema è gestito dall'Ufficio Comunitario delle Varietà Vegetali (CPVO) con sede ad Angiers (Francia).
Software
In Italia – così come nei principali paesi aderenti alla European Patent Convention (EPC) - i programmi per elaboratore “in quanto tali” sono esclusi dalla protezione brevettuale, ma possono essere protetti nel quadro della Legge sul Diritto d’Autore purché abbiano carattere di originalità rispetto ai software preesistenti. Per i programmi creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, i diritti di utilizzazione economica del software (titolarità) spettano al datore di lavoro (art. 12-bis della Legge 633/41). La tutela del software in Italia avviene tramite il Registro pubblico per il software istituito e gestito presso la Sezione OLAF (Opere letterarie ed Arti Figurative) della Direzione Generale della SIAE.
La brevettabilità del software non è tuttavia esclusa in assoluto.
Un software può essere brevettato solo qualora realizzi un “effetto tecnico” che vada oltre la semplice interazione tra il programma e l’elaboratore. Si parla cioè di “computer implemented invention” e, fermi restando i requisiti di brevettabilità (novità, attività e applicabilità industriale), deve essere possibile descrivere la sequenza di passaggi (metodo) grazie ai quali ottenere un effetto, all’esterno o all’interno dell’elaboratore che esegue il programma. In questi casi, la titolarità è regolata così come per tutti i brevetti per invenzione industriale.
Autore/Inventore del software è la persona fisica che lo ha creato: se gli autori sono più di uno essi sono considerati coautori dell'opera.
Know-how e informazioni segrete
Per know-how ed informazioni segrete si intende quel complesso di informazioni e conoscenze tecniche, organizzative e procedurali non protette da brevetto (in quanto non brevettabili oppure perché si è scelto di non brevettarle) che abbiano un proprio valore economico.
Il know-how e le informazioni segrete possono essere trasmesse, per iscritto o in altra forma, sulla base di accordi di segretezza, o concesse in uso tramite accordi di licenza, al fine di consentirne lo sfruttamento produttivo da parte del settore industriale.
In Italia, il know-how e le informazioni segrete sono tutelati dal “Codice della Proprietà Industriale” (D.Lgs. n. 30/2005 e ss.mm.ii.), in particolare agli Artt. 98 e 99, nonché dal Codice Penale, che all’articolo 623 disciplina la tutela dei segreti scientifici o industriali.
Per informazioni e approfondimenti, contattare lo Staff IP dell’Unità Valorizzazione della Ricerca (Cnr-Uvr).
Ultimo aggiornamento: 27/07/2026