Segnalazioni condotte illecite – Whistleblowing

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Il D.lgs. n. 24/2023 recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”. Formano oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione di cui la persona segnalante sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo.

Risultano legittimati alla segnalazione mediante il canale di segnalazione interna del CNR:

  • i dipendenti del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR);
  • i lavoratori autonomi nonché i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività presso il CNR;
  • i lavoratori o i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore del CNR;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il CNR;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il CNR;
  • le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o   rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il CNR;
  • coloro che ancora non lavorano per il CNR ma che possono aver acquisito informazioni durante la fase di selezione o di prova, nonché gli ex dipendenti o collaboratori, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

 

  1. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA DEL CNR

La segnalazione – adeguatamente circostanziata - può essere inoltrata al RPCT quale gestore delle segnalazioni di whistleblowing, alternativamente in forma scritta o in forma orale, attraverso il canale di segnalazione interna, secondo le modalità di seguito indicate.

Tale canale risulta preferenziale.

  • in forma scritta

La presentazione in forma scritta può avvenire tramite le seguenti modalità alternative:

Accedendo a tale piattaforma è possibile inoltrare la segnalazione al RPCT mediante la compilazione del relativo form, previo consenso al trattamento dei dati personali.

La piattaforma fornisce le dovute garanzie di riservatezza, essendo dotata di un sistema di crittografia;

  • Servizio postale: in tal caso, al fine di garantire la riservatezza del soggetto segnalante, la segnalazione dovrà essere contenuta in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno essere inserite in una terza busta sigillata che rechi all’esterno la dicitura “Riservata al RPCT”.

La busta sigillata recante la dicitura anzidetta dovrà essere spedita al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio Nazionale dele Ricerche, Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, Italia.

Alternativamente al servizio postale, la busta sigillata recante la dicitura sopra riportata potrà essere consegnata direttamente nelle mani del RPCT, secondo le modalità anzidette.

Successivamente, la segnalazione sarà oggetto di protocollazione riservata.

Si precisa l’importanza di dichiarare nella segnalazione la volontà di avvalersi delle tutele previste dall’istituto del whistleblowing ai sensi di legge.

  • in forma orale

La presentazione della segnalazione in forma orale avviene mediante, preferibilmente, un incontro diretto con il RPCT, entro un termine ragionevole, previa richiesta motivata del whistleblower inviata all’indirizzo mail segreteria.upat@cnr.it o pec protocollo-ammcen@pec.cnr.it.

È bene evidenziare che il soggetto cui compete la gestione del canale di segnalazione interna, ai sensi dell’art. 4 comma 5 del d.lgs. n. 24/2023, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT).

Pertanto, qualora la segnalazione di whistleblowing sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, il soggetto non competente dovrà trasmetterla entro 7 giorni dal suo ricevimento al RPCT, dandone contestuale notizia al segnalante.

 

  1. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA PRESSO ANAC

Il whistleblower può presentare una segnalazione ad ANAC avvalendosi del canale di segnalazione esterna.

La segnalazione può essere presentata in forma scritta, tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le condizioni per effettuare la segnalazione esterna sono le seguenti:

  • non è prevista nell’ambito del contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna o, pur essendo obbligatorio, non è attivo oppure è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore ai sensi dell’art. 4 del presente decreto;
  • la persona ha già fatto la segnalazione interna ma non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o potrebbe esserci una ritorsione;
  • il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 

  1. DENUNCIA ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

La segnalazione può essere presentata all’Autorità giudiziaria sempre nel rispetto delle regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni.

 

  1. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Attraverso tale canale, le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

È utilizzabile tale canale al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • è stata previamente effettuata una segnalazione al RPCT del CNR e una segnalazione all’A.N.AC. o direttamente una segnalazione all’A.N.AC. - quando ne ricorrono i presupposti - e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
  • vi è fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • vi è fondato motivo di ritenere che la segnalazione all’A.N.AC. possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

 

Si invita a consultare la Policy per il trattamento e la disciplina delle segnalazioni di whistleblowing alla luce del D.lgs. n. 24/2023 e delle linee guida ANAC approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 nonché la Policy sulla privacy

 

Last update: 28/05/2025