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Horizon 2020, risultato importante per i contratti parasubordinati

22/09/2016

Dallo scorso ottobre, a seguito delle prese di posizione negative del Servizio giuridico della DG Ricerca della Commissione era venuta meno la possibilità per gli stakeholders italiani di rendicontare le tipologie lavorative 'collaborazione coordinata e continuativa', 'assegni di ricerca' e 'collaborazione coordinata a progetto' come costi del personale nei progetti finanziati nell’ambito del Programma quadro ricerca e innovazione Horizon 2020.

In questi mesi la consueta collaborazione tra Miur e Rappresentanza Permanente d’Italia a Bruxelles, ha consentito una fitta serie di contatti con i vertici della Commissione e con i rispettivi servizi, al fine di individuare una soluzione.

La Commissione contestava, per questi tipi di contratto, l’assenza di tre elementi essenziali per poter essere considerati costi di personale secondo i criteri stabiliti dal Model Grant Agreement di Horizon 2020: la subordinazione formale ad un responsabile del progetto, un numero di ore lavorative stabilite contrattualmente e lo svolgimento dell’attività presso la sede del beneficiario del finanziamento.

I principali argomenti avanzati da parte italiana, raccolti in una ulteriore nota inviata alla Commissione già a marzo 2016 sono:

- le fattispecie lavorative in oggetto prestano servizio presso i laboratori, centri e amministrazioni che li hanno impiegati, hanno di fatto un orario di lavoro e, in quanto parte di una squadra di ricerca, lavorano sotto supervisione del responsabile scientifico;

- sotto il profilo della tassazione e del versamento dei contributi sociali, tali contratti sono equiparati ai rapporti di lavoro dipendente;

- le disposizioni del 'Jobs Act' prevedono che, dal 1 gennaio 2016, i rapporti di lavoro ancora esistenti sotto forma di contratti di collaborazione a progetto, qualora rinnovati, dovranno essere convertiti in contratti a tempo determinato e non in tipologie di lavoro autonomo (evidenziando la volontà del legislatore di eliminarli progressivamente);

- l’opposizione della Commissione alla rendicontazione di tali contratti non sembrerebbe in linea con l’articolo 126 del Regolamento finanziario dell’UE (966/2012), il quale stabilisce che siano ammissibili quei costi "determinati secondo i principi contabili vigenti nello Stato nel quale risiede il beneficiario e secondo le consuete pratiche contabili del beneficiario stesso”.

Anche a fronte di tali argomentazioni, i servizi della DG Ricerca hanno però continuato a sottolineare le difficoltà di ordine giuridico rappresentate da questi tipi di contratto, che potrebbero emergere nel corso delle missioni ispettive contabili.

Si è optato quindi per un intervento diretto sul Gabinetto del Commissario Moedas, al fine di sensibilizzarlo rispetto alla necessità di trovare una soluzione che consenta la piena partecipazione dell’Italia a Horizon 2020.

Il Ministro Giannini è da parte sua intervenuta con il Commissario Moedas, mentre il Miur ha colto l’occasione di una visita in Italia del Direttore Generale della DG Ricerca Robert Jan Smits per sollevare la questione.

Tali passi hanno indotto i servizi della DG Ricerca ad un atteggiamento positivo, e a convocare una riunione a livello tecnico il 3 giugno u.s. dove si è ribadito che i contratti oggetto di contestazione sono tipologie lavorative parasubordinate, che comportano di fatto un orario di lavoro, una supervisione del responsabile della ricerca, e lo svolgimento dell’attività presso la sede del beneficiario. Nei giorni successivi sono state fornite alla Commissione spiegazioni addizionali in un’ulteriore nota chiarificatrice, nella quale si sintetizzavano gli aspetti tecnici e la volontà di pervenire al più presto ad una soluzione.

Nell’ultimo incontro con il Vice Direttore Generale della DG Ricerca e Innovazione, Patrick Child, il 26 luglio u.s., si è finalmente chiusa la vicenda.

La Commissione procederà nei prossimi giorni ad una modifica del 'Model Grant Agreement', nel quale verrà meno l’obbligo del lavoro sotto supervisione per giustificare la spesa come costo del personale. In tal modo si risolverà uno dei principali problemi (ancorché formale) relativi alle tre tipologie di contratti. Sarà invece necessario assicurare da parte italiana una puntuale rilevazione delle ore lavorate sul progetto (sulla base di 1720 ore all’anno per poter giustificare il costo del personale).

Tale procedura di revisione dovrebbe durare 3-4 mesi e comporterà anche la consultazione dei punti di contatto degli altri Stati Membri, che potrebbero fare osservazioni al riguardo. Una volta andata a buon fine, la modifica del 'Model Grant Agreement' coprirà l’intero periodo del programma Horizon 2020 con effetto retroattivo e sarà quindi valida anche per i progetti già in corso.

 

Per informazioni:
Luca Moretti
Cnr - DG - Attività e Relazioni con Istituzioni Europee
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