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Assenteismo: truffa aggravata

04/08/2016

Indagati per truffa aggravata e continuata due dipendenti del Comune di La Maddalena per essersi allontanati dal luogo di lavoro timbrando il cartellino in orari diversi da quelli effettivi.

La Corte di Cassazione Penale, sez II, sentenza n 33567/2016, ha sancito che, qualora si debba procedere all'accertamento di fatti costituenti reato, le informazioni risultanti dalla apparecchiature di controllo delle presenze possono essere utilizzate anche in mancanza di un accordo con le Rappresentanze Sindacali che ne disciplini l’utilizzo, come prescritto dall'art. 4, co. 2, dello Statuto dei Lavoratori.

Inoltre, prosegue la Corte, anche quelle categorie di lavoratori che non sono obbligate a vidimare il cartellino delle presenze possono incorrere nel delitto di truffa qualora utilizzino il sistema di vidimazione con modalità fraudolente, tali da indurre in inganno il datore di lavoro.

Cass. Pen sez II sent 33567/2016

Per informazioni:
CNR - DG - Procedimenti Disciplinari

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