Gli Organi di ricerca del CNR limitatamente allo svolgimento di programmi
i cui oneri siano a carico di finanziamenti esterni, ivi compresi quelli
concernenti programmi/progetti di ricerca svolti in regime di compartecipazione
(es. fondi Unione Europea), possono bandire selezioni per titoli e colloqui
per l'assegnazione di "assegni per la collaborazione ad attività
di ricerca" a tempo determinato.
L'intero procedimento è a cura dell'Organo di ricerca.
Requisiti richiesti ed incompatibilità
- Gli assegni di ricerca possono essere conferiti a coloro che abbiano
una specifica e documentata esperienza in attività di ricerca
e che siano in possesso del diploma di laurea o del titolo di dottore
di ricerca, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero preventivamente
riconosciuto in Italia secondo le modalità previste dalla normativa
vigente.
- Gli assegni possono essere conferiti, ai sensi dell’art. 51, comma
6, della legge
n. 449/1997 al dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche
purchè sia collocato in aspettativa senza assegni.
- Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti
del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il
personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art.
51, comma 6, della citata legge
n. 449/97, nonchè coloro che sono iscritti a corsi universitari
post-laurea.
- Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio
a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni
di ricerca, tranne quelle utili ad integrare l'attività di
ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero, concesse
dal CNR o da istituzioni nazionali o straniere, né con assegni
e sovvenzioni di analoga natura.
- Al titolare degli assegni medesimi è consentita la frequenza
di corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione
di borse di studio.
Le informazioni sono a cura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico
|