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| Regolamento del Personale del CNR | ||||||||||
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(Decreto del Presidente del
CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035) SOMMARIO PRINCIPI GENERALI Art.1 - Finalità e ambito di applicazione TITOLO II Capo I Art.5 - Criteri generali Capo II Art.9 - Criteri generali TITOLO III Capo I Art.11 - Criteri generali Capo II Art.12 - Criteri generali TITOLO IV Art.14 - Criteri generali TITOLO V Art.17 - Principi TITOLO VI Art.18 - Modalità di gestione del
rapporto TITOLO VII Art.24 - Diritti TITOLO VIII Art.29 - Personale che confluisce
nel CNR TITOLO I Art.1 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e successive modificazioni, di seguito denominato "decreto di riordino", nell'ambito dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'articolo 8, comma 1 della legge 9 maggio 1989 n. 168, e nel rispetto dei contratti collettivi nonchè delle vigenti norme in materia di pubblico impiego; definisce le procedure di reclutamento per l'assunzione del personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, nonché le modalità per la gestione e l'amministrazione del personale. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è regolato dalla normativa vigente in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal decreto di riordino e dalle disposizioni contrattuali. Il reclutamento è aperto anche ai cittadini stranieri se in possesso dei requisiti richiesti. Art. 2 1. Il Consiglio di amministrazione definisce, nell'ambito del piano triennale di attività ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del decreto di riordino, la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato in funzione del perseguimento delle finalità dell'Ente. 2. La dotazione organica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, risultante dalle tabelle numeri uno, due, tre e cinque, allegate al decreto di riordino, è aggiornata, con la procedura di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 2 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 3. Il Consiglio di amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, determina la pianta organica e i piani di assunzione nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dal vigente piano triennale di attività e delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei vincoli quantitativi e procedurali posti dalla normativa vigente. 4. Nel definire il fabbisogno del personale dei profili di ricercatore e tecnologo il Consiglio di amministrazione tiene conto delle aree scientifiche e settori tecnologici in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381. L'elenco di dette aree e settori è aggiornato periodicamente sentito il Consiglio scientifico generale. Art. 3 1. I bandi di concorso sono emanati dal Presidente, in base ai piani di assunzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 6. 2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle procedure di pianificazione, i direttori dei dipartimenti e degli istituti e i responsabili degli uffici dell'amministrazione predispongono le proprie richieste distinte per profilo e, ove necessario, per livello. 3. Per i diversi profili del personale ricercatore e tecnologo, i direttori dei dipartimenti e degli istituti nonché, per i diversi profili del personale tecnologo, i responsabili degli uffici dell'amministrazione precisano anche l'area scientifica o il settore tecnologico richiesti. Art. 4 1. Il reclutamento del personale a tempo indeterminato
può avvenire, nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla
normativa vigente e ferme restando le modalità relative alle assunzioni
obbligatorie o al ricorso alle liste di collocamento nonché altre
modalità di carattere generale previste dalla legge: 2. Con riferimento al personale dipendente, l'Amministrazione può applicare ai vincitori di concorso a tempo determinato indetto e svolto nel rispetto dei vincoli posti dalla legge per i concorsi a tempo indeterminato, in coerenza anche con la salvaguardia delle specificità dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto di riordino, nei limiti stabiliti annualmente all'interno del fabbisogno di personale oggetto della programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, le modalità di assunzione di cui alla lettera d) del comma 1, con il vincolo del superamento di un'ulteriore verifica sull'attività svolta e sulla qualificazione conseguita, da effettuare prima della conclusione del contratto a termine. 3. Il reclutamento del personale a tempo determinato
può avvenire nel rispetto dei limiti numerici e di spesa posti dalla
normativa vigente e in coerenza con la contrattazione collettiva e ferme
restando altre modalità di carattere generale previste dalla legge: TITOLO II Capo I Art. 5 1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei
principi dettati dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto di riordino
e in conformità con i principi generali contenuti nel titolo II, capo
III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, previa consultazione
delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva
ai sensi della normativa vigente, definisce con propria delibera: Art.6 1. I bandi specificano il profilo, il livello, l'area scientifica o il settore tecnologico interessato e indicano, nel rispetto delle normative vigenti, i requisiti di ammissione, i titoli scientifici e tecnologici valutabili, le prove da sostenere, la tipologia delle competenze scientifiche e tecnologiche richieste, nonché la sede di lavoro. 2. I bandi determinano preventivamente il numero massimo delle pubblicazioni scientifiche e/o rapporti tecnici da presentare a scelta del candidato. 3. Nel bando è specificata l'eventuale possibilità di utilizzo successivo della graduatoria degli idonei. 4. Per ogni concorso è nominato dal direttore generale un responsabile del procedimento, esterno alla commissione, con il compito di garantire e accertare la regolarità formale e il rispetto dei termini relativi ad ogni fase dello stesso procedimento. Art.7 1. Il bando precisa il grado di decentramento delle procedure in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 comma 1. 2. I componenti delle commissioni sono nominati dal Presidente e si insediano entro il termine indicato nel decreto di nomina. 3. I concorsi sono compiuti entro il termine di quattro mesi dalla data di insediamento della commissione. Il Presidente, in casi eccezionali e per comprovate esigenze, può disporre una proroga non superiore a due mesi. Scaduto il termine finale senza la conclusione dei propri lavori, la commissione decade e i relativi componenti non possono essere chiamati a far parte di commissioni di concorso nei successivi tre anni. 4. Al termine dei propri lavori la commissione forma la graduatoria degli idonei. I vincitori sono individuati utilizzando sequenzialmente la graduatoria per un numero pari a quello dei posti a concorso. Art.8 1. Il Consiglio di amministrazione, coerentemente con quanto stabilito nel piano di fabbisogno annuale di personale e nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto di riordino, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, autorizza l'assunzione a tempo indeterminato al massimo livello di inquadramento previsto dal contratto del personale di ricerca, di soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. La delibera specifica altresì la fascia retributiva riconosciuta. Capo II Art.9 1. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in coerenza con la programmazione triennale delle attività per specifici programmi o progetti di ricerca o per la gestione di infrastrutture tecniche complesse. 2. La durata dei contratti è pari a quella necessaria per il soddisfacimento delle esigenze previste nella programmazione ed è comunque coerente con la normativa contrattuale vigente. 3. Sono previste le seguenti tipologie: 4. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi dettati dal comma 4 dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e della contrattazione collettiva, definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i riferimenti per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, nonché i criteri per stabilire il grado di decentramento dello svolgimento dei concorsi. 5. I contratti sono stipulati previa selezione pubblica o, limitatamente ai casi a), b) e d), qualora sia consentito dalla legge o dai contratti, anche per chiamata diretta. Art.10 1. Le commissioni per le selezioni pubbliche
sono formate con atto del Presidente e sono composte: TITOLO III Capo I Art.11 1. Il CNR assume a tempo indeterminato il personale dei livelli da IX a IV in base a quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego. 2. Il Consiglio di amministrazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei principi dettati dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto di riordino e in conformità con i principi generali contenuti nel Titolo II, capo III, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della contrattazione collettiva, definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e i criteri per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, e per stabilire il grado di decentramento delle procedure. Capo II Art.12 1. Si applicano i criteri di cui all'articolo 9 commi 1 e 2. 2. Le assunzioni avvengono in base all'articolo 15 del CCNL (94-97) del 7 ottobre 1996 e alle altre disposizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva; 3. Il Consiglio di amministrazione in base a quanto previsto dai contratti collettivi e dalle vigenti norme in materia di pubblico impiego definisce con propria delibera le modalità generali per l'assunzione ai diversi livelli e criteri per la formulazione dei bandi, ivi inclusa la definizione delle soglie di idoneità, e per stabilire il grado di decentramento delle procedure. Art.13 1. Le assunzioni a tempo determinato di personale di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12, avvengono previa selezione pubblica fermo restando quanto previsto dai contratti collettivi e dalla normativa vigente. TITOLO IV Art.14 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal Capo II del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni. 2. Le funzioni dei dirigenti sono disciplinate dall'articolo 38 del regolamento di organizzazione e funzionamento. Art.15 1. Gli uffici dirigenziali possono essere ricoperti da dirigenti amministrativi, ricercatori o tecnologi del CNR; si applica, per quanto compatibile l'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 2. Con riferimento all'utilizzazione in posizioni dirigenziali di esterni all'amministrazione si applicano le disposizioni dei commi 4 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nelle percentuali ivi previste delle posizioni di livello dirigenziale. Il contratto è stipulato dal direttore generale previa delibera del Consiglio di amministrazione. 3. La nomina dei dirigenti generali titolari delle direzioni centrali è deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore generale d'intesa con il Presidente. 4. Il Consiglio di amministrazione delibera il conferimento degli incarichi ai dirigenti generali e ai dirigenti; in virtù della deliberazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente provvede al conferimento dell'incarico ai dirigenti generali e il direttore generale conferisce gli incarichi agli altri dirigenti. Art.16 1. I dirigenti sono sottoposti ad una valutazione delle proprie prestazioni e competenze organizzative nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, e successive modificazioni per quanto applicabile. 2. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento, disciplina la cadenza, le modalità ed i criteri generali per la valutazione dei dirigenti. 3. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per le misure di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, e all'articolo 5 comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286 e successive modificazioni. 4. La valutazione dei dirigenti preposti alle direzioni centrali compete al direttore generale . 5. La valutazione dei dirigenti responsabili degli uffici interni alle direzioni centrali compete al dirigente generale della Direzione centrale interessata. 6. La valutazione dei dirigenti degli uffici interni alla direzione generale compete al direttore generale. TITOLO V Art.17 1. Gli istituti possono avvalersi di professori o ricercatori universitari di ruolo associati alle attività della struttura in base a criteri di carattere generale deliberati dal Consiglio di amministrazione che preciserà anche l'estensione dell'istituto dell'associatura a ricercatori o tecnologi operanti in altre strutture scientifiche o che siano stati dipendenti del CNR o di altri enti pubblici di ricerca. 2. L'associazione deve essere disposta per programmi specifici stabiliti nell'ambito delle procedure di programmazione e per un periodo determinato comunque non superiore alla durata del programma. 3. L'associazione è disposta o revocata dal direttore dell'istituto sentito il consiglio di istituto. Dei relativi provvedimenti il direttore di istituto dà comunicazione corredata di curriculum al direttore di dipartimento di afferenza che la inoltra al Presidente. 4. Il personale associato ha accesso all'uso dei servizi, degli strumenti e delle apparecchiature del CNR, nell'ambito e per le finalità dei programmi e dei progetti ai quali collabora, partecipando a pieno titolo alle attività della struttura di ricerca cui afferisce con le modalità stabilite dalla delibera del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1. Al personale associato può essere corrisposto il trattamento di missione. Il direttore di istituto deve provvedere a verificare, e se necessario realizzare, la copertura assicurativa del personale associato che svolge la propria attività nell'ambito del CNR. 5. Qualora l'associato contribuisca a una commessa con risorse determinanti il direttore di istituto può proporne la nomina a responsabile di commessa con le procedure di cui all'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento. TITOLO VI Art.18 1. L'assunzione avviene mediante stipula del contratto individuale di lavoro tra il lavoratore ed il Presidente. 2. Il rapporto di lavoro è disciplinato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, dalle disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi e individuali di lavoro. 3. La gestione del rapporto di lavoro spetta al direttore della struttura scientifica o al dirigente dell'ufficio amministrativo, che opera, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, con le capacità e i poteri del datore di lavoro privato. Gli uffici dell' amministrazione centrale forniscono al direttore, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento, il necessario supporto. 4. Il personale di ciascun istituto può prestare la propria attività su specifici progetti e programmi dell'Ente anche collaborando con il personale dei dipartimenti e di altri istituti e rispondendo funzionalmente, per quanto concerne l'organizzazione delle specifiche attività e il raggiungimento degli obiettivi interni, al responsabile del singolo progetto o commessa secondo le modalità stabilite dagli articoli 20, 26 e 44 del regolamento di organizzazione e funzionamento. Art.19 1. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di servizio del dipendente il luogo ove è ubicata la struttura presso la quale il dipendente è assegnato. Tale sede è menzionata nel contratto individuale di lavoro. 2. Ai fini del presente Regolamento si intende come sede di lavoro la sede dove il dipendente presta la propria attività lavorativa. Essa può differenziarsi dalla sede di servizio nel caso in cui il dipendente, per motivi legati alla attività svolta, debba operare in struttura di ricerca situata in località diversa. Art.20 1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, la mobilità interna può essere temporanea o definitiva. Essa si attua, su richiesta del dipendente o per motivate esigenze di servizio connesse al perseguimento dei fini istituzionali, con atto del direttore generale sulla base delle richieste dei direttori delle strutture o degli uffici interessati, acquisito il consenso del dipendente. Il CNR pubblica periodicamente un avviso con l'indicazione dei posti disponibili che a tal fine intende ricoprire nelle diverse sedi di servizio. 2. La mobilità esterna si attua con le pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Il dipendente, ottenuto l'assenso dall'amministrazione di destinazione, deve chiedere il nulla osta al direttore generale che decide acquisito il parere del direttore della struttura o dell'ufficio interessati. Art.21 1. Ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 21 comma 1 del decreto di riordino, il personale del CNR, previa autorizzazione dell'Ente, può assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le Università, in materie pertinenti all'attività svolta nonché assumere incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca presso l'Università per periodi determinati. 2. Le modalità con cui è concessa l'autorizzazione, anche al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dalla legge, sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione, tenendo conto delle norme al riguardo inserite nel contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Il personale del CNR, nei limiti definiti dall'articolo 21 del decreto di riordino, è altresì autorizzato, nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, a svolgere attività di ricerca presso le università per periodi determinati. Art.22 1. Ai sensi dell'articolo 21 del decreto di riordino e con apposite convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base di specifici criteri stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione che tengano conto della particolarità delle attività da svolgere, è autorizzata l'assunzione di incarichi di direzione e l'espletamento di attività di ricerca presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico. Con le stesse modalità si provvede all'associazione del personale dell'area della ricerca degli I.R.C.C.S. ad istituti del CNR per lo svolgimento di specifici programmi o progetti di ricerca. 2. L'autorizzazione è concessa dal Presidente previa istruttoria del direttore generale. Se l'attività di ricerca è svolta nell'ambito della programmazione delle attività del CNR il dipendente mantiene il trattamento economico, negli altri casi è collocato in aspettativa senza assegni. Art.23 1. Il Direttore della struttura interessata, nell'ambito dei Protocolli di intesa stipulati ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dell'articolo 49 del regolamento di organizzazione e funzionamento, per singoli progetti, può disporre, previo consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di un dipendente ad un'impresa. TITOLO VII Art.24 1. Il personale dipendente CNR ha diritto alle prerogative previste dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo le modalità in esso precisate. Il personale di ricerca contribuisce alla programmazione delle attività con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento. Art.25 1. Il CNR disciplinerà con apposito regolamento i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere dell'ingegno, in base alla normativa vigente e, in particolare, definirà i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonché ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti. Art.26 1. Con apposito regolamento sono disciplinate modalità e criteri di riparto dei proventi derivanti da contratti di consulenza e convenzioni di ricerca per conto terzi. Art.27 1. I dipendenti del CNR conformano la propria condotta ai codici di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e alle disposizioni contenute nei contratti collettivi. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 per quanto applicabili, si estendono al personale associato e a chiunque, a qualsiasi titolo operi all'interno nell'ambito degli uffici e delle strutture dell'Ente. 3. I codici di comportamento e le disposizioni di cui al comma 1 sono affisse nelle sedi dell'Ente in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti. Art.28 1. In base alle disposizioni vigenti e a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, ai responsabili di progetto e di commessa, individuati con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di organizzazione e funzionamento, possono essere riconosciute indennità in misura proporzionale alle dimensioni ed alla complessità del progetto o della commessa e alle relative responsabilità. L'indennità è stabilita all'atto del conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 20 comma 3 e dell'articolo 29 comma 2 del regolamento di organizzazione e funzionamento. TITOLO VIII Art.29 1. Il personale degli enti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto di riordino è trasferito al CNR mantenendo il proprio stato giuridico ed economico, compresa la posizione previdenziale ed assicurativa ed il trattamento di fine rapporto. Il livello retributivo eventualmente più favorevole è assicurato mediante "assegno ad personam". L'esperienza professionale maturata a titolo di lavoro dipendente nell'ambito degli enti di cui al comma 1 dal personale che confluisce nel CNR viene riconosciuta a tutti gli effetti consentiti dalla legge. Art.30 1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente regolamento ed in particolare il Decreto del Presidente del CNR n. 15450 del 14 gennaio 2000, "Regolamento di disciplina delle procedure di selezione ai diversi livelli del personale, nonchè delle procedure di assunzione di personale con contratto a tempo determinato del Consiglio Nazionale delle Ricerche" e successive modificazioni. Art.31 1. Il personale associato al CNR al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento continua a svolgere la propria attività sulla base dei vigenti atti di associatura e comunque non oltre il 1 gennaio 2006. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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