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| Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR | ||||||||||
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(Decreto del Presidente del
CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033) SOMMARIO PARTE I Titolo I Art.1 - Finalità e principi
generali Titolo II Art.3 - Presidente e Vice Presidente Titolo III Art.11 - Nomina e competenze Titolo IV Capo I Art.13 - Articolazione della rete scientifica Capo II Art.14 - Individuazione delle macro
aree Capo III Art.23 - Composizione e funzioni Capo IV Art.24 - Missione e operatività
degli istituti Titolo V Art.33 - Articolazione e funzioni PARTE II Titolo I Art.39 - Principi generali della
programmazione Titolo II Art.43 - Attività dei ricercatori
e tecnologi Titolo III Art.51 - Relazioni consuntive sull'attività
delle strutture della rete scientifica PARTE III Art.53 - Disposizioni generali PARTE I Titolo I Art.1 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), individuando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici e i processi decisionali e gestionali sui quali si fonda l'attività dell'Ente, in applicazione del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione. Art.2 1. Il presente regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione in attuazione dell'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 4 giugno 2003 n. 127, di seguito “decreto di riordino”, è sottoposto ad approvazione del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10 della legge 9 maggio 1989, n.168; il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 2. Con le procedure previste dal decreto di riordino e dal presente regolamento saranno adottati regolamenti disciplinanti specifiche materie nonché modifiche e integrazioni del presente regolamento. 3. Norme di attuazione ed esecuzione del presente regolamento saranno introdotte con delibera del Consiglio di amministrazione fatte salve procedure speciali previste dal regolamento per l'adozione di specifici atti. Titolo II Art.3 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. 2. Il Presidente: a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione
e il Consiglio scientifico generale, stabilendone l'ordine del giorno; 3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza o impedimento di entrambi le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano per età. 4. Il Presidente può conferire deleghe per fattispecie specifiche relativamente a materie tematiche o tipologie di funzioni al Vice Presidente. 5. L'indennità di carica del Vice Presidente è determinata con le stesse modalità previste dal decreto di riordino per il Presidente. Art.4 1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Ente. 2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente: a) delibera nel rispetto dei principi generali
della programmazione di cui all'articolo 39, le linee guida per la elaborazione
del piano triennale dell'Ente, nonché, sentito il Consiglio scientifico
generale relativamente al piano triennale e ai relativi aggiornamenti; 3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno; è altresì convocato su richiesta di almeno cinque componenti. Esso è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei componenti in carica e si riunisce di regola una volta al mese. 4. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti, salvo che non siano previste maggioranze differenti dalla legge o dai regolamenti, su proposta del Presidente; nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 5. Il direttore generale partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, ad eccezione di quelle relative al piano triennale di attività e agli aggiornamenti annuali, delle deliberazioni di adozione e modifica dei regolamenti nonché di quelle che ai sensi della normativa vigente richiedano approvazioni esterne. 7. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono pubblicate secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. La pubblicità delle deliberazioni è assicurata anche con mezzi telematici. 8. E' possibile partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione tramite videoconferenza. Con il regolamento interno di cui al comma 9 si provvede a stabilire modalità per la partecipazione in videoconferenza tali da assicurare che tutti i partecipanti possano essere identificati, che gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. 9. Il Consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni di segreteria. Art. 5 1. Il Consiglio scientifico generale ha compiti consultivi
relativi all'attività complessiva di ricerca dell'Ente. Il Consiglio
scientifico generale: 2. Il Consiglio scientifico generale è composto, oltre che dal Presidente del CNR, che lo presiede, da venti componenti, scienziati e studiosi italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle macro aree di ricerca, di cui sei designati dal Presidente, cinque eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente, cinque nominati dal Consiglio di amministrazione sulla base di terne proposte dai direttori di istituto, uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, uno dal Consiglio universitario nazionale, uno da Unioncamere e uno da Confindustria. 3. Per l'elezione dei cinque componenti eletti dai ricercatori e tecnologi dell'Ente le votazioni sono indette dal Presidente e si svolgono, in giorni prefissati, presso le sedi di lavoro e/o di servizio anche con l'ausilio di strumenti informatici. 4. Il Presidente nomina una commissione elettorale costituita da tre membri cui è affidata la responsabilità del corretto svolgimento delle elezioni. Un funzionario del CNR con qualifica dirigenziale nominato dal Presidente esercita funzioni di segretario della commissione. 5. Le elezioni avvengono sulla base di un collegio unico; sono titolari del diritto di elettorato attivo i ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'Ente. Sono titolari del diritto di elettorato passivo i ricercatori e tecnologi dipendenti a tempo indeterminato. Ogni avente diritto esprime una sola candidatura ed un solo voto di preferenza. 6. I ricercatori e tecnologi presentano candidature corredate da curriculum che devono essere sostenute da un numero di votanti non inferiore al tre percento degli aventi diritto al voto. 7. Le terne di cui al comma 2 sono individuate in ragione di una per ciascuno di cinque raggruppamenti di dipartimenti definiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione. In prima applicazione si fa riferimento ai seguenti cinque raggruppamenti: a) Terra e ambiente, Energia e trasporti, Agroalimentare; b) Medicina, Scienze della vita; c) Progettazione molecolare, Materiali e dispositivi; d) Sistemi di produzione, Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; e) Identità culturale, Patrimonio culturale. Ciascun direttore di istituto esprime un voto per individuare la terna relativa al raggruppamento in cui è inserito il dipartimento cui l'istituto afferisce secondo le modalità indicate dal Consiglio di amministrazione con propria delibera. La nomina nell'ambito delle terne interviene dopo lo svolgimento delle procedure elettive e tiene conto dell'esigenza di assicurare la presenza di ambiti disciplinari differenziati. 8. I componenti del Consiglio scientifico generale sono nominati dal Consiglio di amministrazione, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 9. In caso di dimissioni o decadenza di un componente nominato o in base alle procedure elettive di cui al comma 3 o alle terne proposte dai direttori degli istituti di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione procede alla nomina in ordine sequenziale dei non eletti o alla scelta nell'ambito di uno degli altri due designati ai sensi del comma 7. 10. Ai componenti del Consiglio scientifico generale, ad eccezione del Presidente del CNR, spetta un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 11. Il Consiglio scientifico generale si riunisce di norma presso la sede del CNR, su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Alle riunioni del Consiglio scientifico generale possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione e il direttore generale, nonché, su invito del Presidente e senza diritto di voto, direttori delle unità di ricerca, dirigenti, ricercatori e tecnologi e personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione. 12. Il Consiglio scientifico generale esercita le proprie competenze in forma collegiale; è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I membri che non partecipano alle riunioni per tre sedute consecutive senza valida giustificazione decadono dalla carica. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 13. Il Consiglio scientifico generale può dettare ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno. Art.6 1. Il Collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. 2. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza, di seguito “regolamento di contabilità”. 3. I documenti relativi agli atti su cui il Collegio dei revisori deve esprimere un parere, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità, sono inviati almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'adozione degli atti medesimi. 4. I revisori possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione; a tal fine copia della convocazione del predetto organo è inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalità previste per i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione. 5. I membri del Collegio possono procedere ad ispezioni, controlli e richieste di chiarimenti, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio. 6. I membri supplenti del Collegio possono essere chiamati a coadiuvare i membri effettivi nelle attività di cui al comma 5, su invito del Presidente. 7. Il Collegio stabilisce la cadenza delle proprie riunioni e le regole del proprio funzionamento. Art.7 1. Il Comitato di valutazione è composto da otto membri esterni all'Ente, scelti tra esperti anche stranieri, nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui tre, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, uno dall'Unione italiana delle camere di commercio, due dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. 2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 3. Il Comitato di valutazione, anche sulla base dei documenti di autovalutazione prodotti dalla rete scientifica e dei documenti di cui al comma 5, valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel caso di loro adozione, negli strumenti di programmazione di lungo periodo, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. 4. Il Comitato presenta al Presidente e al Consiglio di amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'Ente che è trasmessa, ai sensi dell'articolo 22 del decreto di riordino, ai ministeri competenti. 5. Il Comitato può richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni, alle strutture dell'amministrazione, ai dipartimenti, agli istituti e, ove necessario, ai singoli ricercatori e tecnologi; i soggetti destinatari delle richieste, devono rispondervi entro il termine massimo di giorni 30. 6. Il Comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia, decidendo le modalità del proprio funzionamento. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato si avvale di una segreteria tecnica il cui organico è definito con delibera del Consiglio di amministrazione. 7. Il Comitato comunica all'inizio della propria attività annuale al Consiglio di amministrazione il proprio programma di attività e le metodologie che intende adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni. 8. Le indennità da corrispondere ai membri del Comitato sono determinate con delibera del Consiglio di amministrazione. Art.8 1. Il Presidente si avvale di uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione. 2. Gli uffici di diretta collaborazione rispondono direttamente al Presidente dal quale dipendono funzionalmente e svolgono la propria attività secondo le direttive da questi impartite. 3. Gli uffici di diretta collaborazione costituiscono un unico centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. Il Presidente, con proprio decreto e previa delibera del Consiglio di amministrazione, determina quali uffici sono a livello dirigenziale. 4. In particolare gli uffici di diretta collaborazione svolgono le seguenti funzioni: a) supporto relativo alle relazioni interne ed esterne del Presidente per le seguenti attività: predisposizione degli atti di sua competenza, inclusi gli atti di indirizzo, programmazione e controllo; predisposizione delle proposte del Presidente da sottoporre agli organi del CNR; relazioni internazionali; relazioni istituzionali; attività di ufficio stampa e comunicazione; assistenza giuridica; b) supporto tecnico-scientifico del Presidente per le funzioni relative alle seguenti materie: trasferimento tecnologico; osservatorio sullo stato della ricerca nazionale e internazionale e sugli scenari futuri della ricerca; c) supporto per le funzioni di segreteria per il funzionamento del Consiglio di amministrazione, del Consiglio scientifico generale, del Collegio dei revisori dei conti, assicurando al Collegio una particolare autonomia, del Comitato di valutazione e del Servizio di controllo avanzamento programmi. 5. L'individuazione degli uffici di diretta collaborazione, ai fini dell'assolvimento delle funzioni sopra elencate, nel limite massimo di otto, l'attribuzione delle relative funzioni e delle indennità da corrispondere ai responsabili e alle unità di personale ad essi assegnate, nel rispetto della normativa vigente, è effettuata con decreto del Presidente del CNR previa delibera del Consiglio di amministrazione. 6. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione non può superare complessivamente le sessanta unità, oltre ai responsabili. Il contingente può essere modificato con delibera del Consiglio di amministrazione in funzione delle competenze attribuite agli uffici. I responsabili degli uffici di diretta collaborazione sono nominati, fatto salvo quanto disposto al comma 7, tra i dirigenti amministrativi, i ricercatori e i tecnologi del CNR. La nomina, l'attribuzione dell'incarico e la valutazione di detti uffici è di competenza del Presidente. 7. Nei limiti del trenta percento delle unità di personale di cui al comma 6, si può ricorrere, anche per l'individuazione dei responsabili, a dipendenti pubblici in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, a collaboratori assunti con contratto a tempo determinato o ricorrere ad esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. 8. Per le funzioni di segreteria particolare del Presidente può essere istituito un ufficio anche di livello non dirigenziale alle dirette dipendenze del Presidente cui è preposto un dipendente scelto e nominato dal Presidente tra il personale a tempo indeterminato oppure appositamente assunto mediante contratto a termine conferito ad personam, di durata corrispondente a quella dell'incarico del Presidente. Art. 9 1. Il Servizio di controllo avanzamento programmi valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo degli organi di vertice, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti al fine di verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e altri atti di indirizzo. 2. Il Servizio di controllo avanzamento programmi supporta altresì il Presidente e il Consiglio di amministrazione per la valutazione dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione per il conseguimento degli obiettivi assegnatigli. 3. Il Servizio di controllo avanzamento programmi è dotato di autonomia operativa, opera in collegamento con gli uffici dell'amministrazione e può richiedere informazioni e chiarimenti ad ogni articolazione organizzativa dell'Ente. 4. La direzione del Servizio è affidata ad un esperto, anche esterno all'Ente, con competenze di gestione progettuale e controllo di gestione, conseguita in strutture private o pubbliche, a livello di dirigente amministrativo o dirigente di ricerca o dirigente tecnologo, nominato dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'incompatibilità di cui all'articolo 10 comma 2. 5. Il Servizio di controllo avanzamento programmi riferisce al Presidente e al Consiglio di amministrazione, presentando in via riservata, almeno annualmente, una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. 6. Il presente articolo non riguarda la valutazione dell'attività di ricerca. 7. I documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità del Servizio di controllo avanzamento programmi sono sottratti all'accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241. Art. 10 1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni. 2. Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e del Consiglio scientifico generale sono incompatibili con quelle di membro del Collegio dei revisori dei conti, del Comitato di valutazione e del Servizio di controllo avanzamento programmi, che sono incompatibili tra di loro. Tutte le cariche citate sono incompatibili con quelle di direttore di dipartimento, di direttore di istituto e di componente del Consiglio scientifico di dipartimento, nonchè con incarichi politici elettivi. 3. Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione, i membri del Consiglio scientifico generale, i membri del Collegio dei revisori dei conti e i membri del Comitato di valutazione non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società che partecipano a programmi o progetti di ricerca nei quali il CNR è presente con ruolo prevalente; inoltre non possono essere responsabili di progetti di ricerca gestiti dal CNR o dove il CNR ha un interesse prevalente e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente. 4. Entro trenta giorni dalla data di efficacia della nomina i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità. La dichiarazione è resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente medesimo. 5. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di tali situazioni, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale egli può esercitare l'opzione; b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza. 6. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 5, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina. Titolo III Art. 11 1. Il direttore generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici. 2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo direttore generale. 3. L'incarico è attribuito dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato. 5. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione dell'Ente e dirige, coordina e controlla le direzioni centrali, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei relativi dirigenti. 6. A tal fine, il direttore generale: 7. Al direttore generale è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art. 12 1. La carica di direttore generale è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali e con la carica di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro. 2. Al direttore generale possono essere conferiti incarichi esclusivamente da parte di soggetti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica. 3. Il direttore generale non può essere responsabile di progetti di ricerca cui è interessato il CNR e far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente. 4. Il direttore generale, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo o dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. Titolo IV Capo I Art.13 1. La rete scientifica del CNR è composta dai dipartimenti, con compiti di programmazione coordinamento e controllo, dagli istituti, presso i quali si svolgono le attività di ricerca e, limitatamente a singoli progetti a tempo definito, da unità di ricerca presso terzi. Capo II Art.14 1. Il Consiglio di amministrazione, previa istruttoria che tenga conto dello sviluppo degli scenari e delle opportunità della scienza e della tecnologia in ambito internazionale, europeo e nazionale, nonché degli eventuali risvolti sul numero, sulle finalità e sull'organizzazione dei dipartimenti, procede alla trasformazione o soppressione delle macro aree di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto di riordino o all'individuazione di nuove macro aree in numero comunque non superiore a dodici. 2. La delibera è adottata su proposta del Presidente sentito il Consiglio scientifico generale e previo parere favorevole del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica. Art. 15 1. I dipartimenti sono le unità organizzative, istituite in ragione di uno per ciascuna delle macro aree di ricerca scientifica e tecnologica, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati, organizzate in progetti per classi di obiettivi omogenei, dei quali affidano la realizzazione agli istituti, alle unità di ricerca presso terzi di cui all'articolo 32, direttamente a imprese o altri operatori di ricerca, previa delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p). Essi promuovono lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello europeo e internazionale, e l'integrazione con il territorio, con le università e le imprese. 2. Relativamente agli affidamenti esterni diversi dall'acquisizione di beni, servizi o prestazioni professionali, i dipartimenti decidono in applicazione delle previsioni inserite nella programmazione e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 49. 3. I dipartimenti coordinano le relazioni esterne, nazionali e internazionali, relative alle loro macro aree, anche al fine di provvedere all'acquisizione di finanziamenti esterni e promuovere l'integrazione con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di iniziative scientifiche congiunte. 4. L'attività complessiva dei dipartimenti si svolge nell'ambito del piano triennale del dipartimento, con relativi aggiornamenti annuali, di cui all'articolo 41. 5. I dipartimenti costituiscono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. 6. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR. Art. 16 1. Il Presidente, a seguito della trasformazione o della soppressione o della creazione di una nuova macro area, cura, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, la predisposizione di un programma preliminare di attività corredato di un'indicazione delle necessarie risorse finanziarie e di personale e dei conseguenti assetti organizzativi. Previa delibera del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva il Presidente provvede ai conseguenti atti di istituzione del dipartimento ovvero di soppressione o trasformazione di dipartimento esistente. 2. Conseguentemente all'istituzione del dipartimento, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il direttore di dipartimento, secondo la procedura di cui all'articolo 18. 3. Il direttore di dipartimento, sentito il Consiglio dei direttori di dipartimento, sulla base del programma preliminare di cui al comma 1, e previa consultazione dei direttori degli istituti interessati alle attività del dipartimento, individua gli istituti afferenti al dipartimento, le opportunità di coinvolgimento di altri istituti, nonché le risorse finanziarie, strumentali e di personale necessarie al dipartimento e presenta una proposta complessiva sulla quale delibera il Consiglio di amministrazione. 4. L'individuazione degli istituti che afferiscono a ciascun dipartimento deve garantire una massa critica in linea con le specificità dei singoli settori e comparabile con quelle di analoghe strutture di livello internazionale. L'afferenza è determinata dalla pertinenza delle attività dell'istituto con i programmi del dipartimento misurata in relazione all'investimento in termini di risorse umane, strumentali ed economiche; i programmi del dipartimento di afferenza dovranno rappresentare la committenza più significativa rispetto alla partecipazione dell'istituto alle attività di altri dipartimenti. 5. Eventuali modifiche dell'afferenza degli istituti ai dipartimenti è disposta con le stesse procedure di cui al comma 3. Art. 17 1. Il direttore dirige e coordina l'attività
del dipartimento, avvalendosi dei responsabili di progetto e di unità
di supporto tecnico amministrativo nonché del Consiglio scientifico
di dipartimento e della collaborazione dei direttori di istituto afferenti
al dipartimento in particolare attraverso l'espressione di pareri collegiali
obbligatori per la formulazione dei programmi e facoltativi per altre
fattispecie ravvisate dal direttore. A tal fine, adottando i necessari
atti di competenza del dipartimento, compresi quelli che impegnano il
dipartimento verso l'esterno, nel rispetto dei regolamenti dell'ente: 2. Il direttore è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del dipartimento. 3. Almeno due volte l'anno il direttore del dipartimento convoca una conferenza di dipartimento per la valutazione dello stato di avanzamento dei programmi e il loro aggiornamento e la formulazione di proposte. Alla conferenza partecipano per gli istituti afferenti al dipartimento, i direttori di istituto, i responsabili di commessa e i componenti del Consiglio di istituto nonché, per gli istituti partecipanti alle attività del dipartimento, i direttori di istituto e i responsabili di commessa coinvolti. Art. 18 1. Il direttore del dipartimento è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di procedure selettive, tra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi dell'Ente o di altri enti di ricerca nazionali, stranieri e internazionali, o dirigenti pubblici o privati, italiani o stranieri, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. 2. Il bando è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. 3. I criteri di valutazione devono accertare l'alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale dei candidati, tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative del dipartimento. 4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, professionale e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio. 5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla sua nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato. 7. Il giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare due idonei; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività del dipartimento. 8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dall'articolo 19 comma 7 la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico è attribuito dal Presidente. 9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore può essere confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione, in presenza di valutazioni positive, annuali e quinquennali, sull'attività del dipartimento, formulate dal Comitato di valutazione. 10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata conferma, ovvero tre mesi prima del termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione pubblica. 11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato egli è sottoposto a conferma da parte del Consiglio di amministrazione. Nel caso di conferma, il mandato è regolato, per la restante durata, sulla base di un nuovo contratto a tempo determinato di natura privatistica, nel quale sono stabiliti l'oggetto e la durata dell'incarico, gli obiettivi da conseguire nonché il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR; il predetto corrispettivo costituisce importo aggiuntivo al trattamento di quiescenza ed è determinato nella misura necessaria a ripristinare il trattamento economico complessivo percepito dall'interessato antecedentemente al conseguimento dello stato di quiescenza. Art. 19 1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, può essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico può essere revocato anche prima
della scadenza del quinquennio con decreto del Presidente e previa deliberazione
del Consiglio di amministrazione in conseguenza di: 3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo direttore. 4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 18, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente. 5. Al direttore di dipartimento si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto di riordino. La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o industriali; l'esercizio di attività professionali o comunque di consulenza, può essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 6. La carica di direttore di dipartimento è altresì incompatibile con quella di direttore di istituto. 7. Il direttore di dipartimento, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 8. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art.20 1. Il responsabile di progetto è responsabile dell'attuazione del progetto affidatogli dal dipartimento in cui opera e agisce in base alle indicazioni impartitegli dal direttore del dipartimento. 2. Gli incarichi per la funzione di responsabile di progetto sono conferiti di norma a ricercatori e tecnologi dell'Ente. Possono essere conferiti altresì incarichi per la funzione di responsabile di progetto ad esperti esterni di alta qualificazione scientifica nello specifico settore progettuale e comprovata esperienza di natura gestionale, in questo caso la delibera di cui al comma 3 specifica modalità e condizioni per il conferimento dell'incarico. 3. Il Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce l'incarico ai responsabili di progetto tenuto conto delle indicazioni fornite dai direttori di dipartimento. 4. Il direttore del dipartimento conferisce al responsabile di progetto le necessarie attribuzioni e deleghe per l'espletamento delle proprie funzioni. 5. Il responsabile di progetto non può partecipare alle attività coordinate dal dipartimento o da altri dipartimenti del CNR. Nel caso in cui il responsabile di progetto non sia dipendente dell'Ente il rapporto è regolato con un contratto a tempo determinato di natura privatistica della durata di un anno rinnovabile per i successivi due anni in relazione agli obiettivi che debbono essere perseguiti nel quale è stabilito il corrispettivo annuo lordo onnicomprensivo a carico del CNR. Art. 21 1. I dipartimenti si avvalgono di una struttura amministrativa. Il dipartimento compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari all'acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 2. I dipartimenti decidono, nel rispetto delle indicazioni dei regolamenti, sull'articolazione interna della loro struttura tecnico-amministrativa, provvedendo con la consulenza delle direzioni centrali, alla specifica individuazione di uffici interni che svolgono funzioni relative alle competenze del dipartimento. 3. Nei dipartimenti oltre ai responsabili di progetto opera personale tecnico e amministrativo dipendente del CNR. Art. 22 1. Per ogni dipartimento è nominato un Consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e verifica dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi. 2. A tal fine, il Consiglio scientifico: 3. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento. 4. Il Consiglio scientifico è composto dal direttore di dipartimento, che lo presiede, e da otto membri scelti tra scienziati e studiosi, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento. Quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal Presidente, quattro componenti, di cui uno esterno all'Ente, sono scelti dal direttore del dipartimento. Tutte le nomine sono approvate con delibera del Consiglio di amministrazione. 5. I membri sono nominati dal Presidente per un triennio e possono essere confermati una sola volta. 6. Per i membri esterni è previsto un gettone di presenza, il cui importo è determinato dal Consiglio di amministrazione. Capo III Art. 23 1. Il Consiglio dei direttori di dipartimento è composto dal Presidente, dal direttore generale e dai direttori di dipartimento. 2. Il Consiglio dei direttori di dipartimento ha il compito di facilitare la gestione e l'indirizzo unitario delle attività dell'Ente e assicurare le necessarie sinergie interdipartimentali anche attraverso la finalizzazione di una singola commessa alle esigenze di dipartimenti diversi. 3. Il Consiglio dei direttori di dipartimento supporta il Comitato di valutazione nella verifica dell'attività dei dipartimenti e degli istituti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano triennale e nei relativi aggiornamenti. 4. Il Consiglio dei direttori di dipartimento partecipa al processo di programmazione ai sensi dell'articolo 42. 5. Il Consiglio dei direttori di dipartimento svolge ogni altra attività ad esso attribuita dal regolamento. 6. Il Consiglio decide autonomamente le modalità del suo funzionamento. Capo IV Art. 24 1. Gli istituti sono le unità organizzative afferenti ai dipartimenti nelle quali si svolgono le attività di ricerca del CNR e nel cui ambito vengono organizzate, valorizzate e aggiornate le competenze scientifiche in relazione alla capacità di apporto ai programmi dell'Ente e in relazione all'evoluzione e allo sviluppo delle ricerche. 2. Gli istituti operano nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 42 con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei ricercatori di cui all'articolo 43. 3. Le attività di ricerca svolte dall'istituto, e in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di competenze, debbono ispirarsi a logiche di coerenza disciplinare, di integrazione multidisciplinare o di sviluppo interdisciplinare, con riferimento al patrimonio di competenze esistente e alle esigenze della sua evoluzione. 4. Gli istituti contribuiscono allo sviluppo dei sistemi regionali di innovazione. 5. Negli istituti opera personale ricercatore e tecnologo, tecnico e amministrativo dipendente del CNR e personale associato alle attività degli Istituti proveniente da università, da enti di ricerca, nonché da altri enti, pubblici e privati, secondo quanto definito dal Regolamento del personale. 6. Ogni Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. Art. 25 1. Gli istituti sono costituiti con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio scientifico generale e il Consiglio dei direttori di dipartimento sentite le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva. L'iniziativa può essere assunta dal dipartimento interessato all'afferenza. Il parere del Consiglio scientifico generale valuta, in particolare, le competenze scientifiche che il costituendo istituto è tenuto ad assicurare per rispondere alle esigenze programmatiche complessive dell'Ente. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione ed alla trasformazione degli istituti e all'assegnazione del personale previa consultazione degli interessati. 2. L'istituzione degli istituti deve essere conforme con i piani di attività dell'Ente, coerente con la missione di cui all'articolo 24 comma 3, nonché deve tenere conto della necessità di una dimensione di risorse adeguata alle esigenze delle diverse discipline. Il raggiungimento di una dimensione adeguata in termini di risorse umane e, per le discipline scientifico-tecnologiche, strumentali, deve essere valutato anche in relazione alla possibilità di collaborazione con le università, con altri organismi scientifici e con altre strutture di ricerca pubbliche o private, così da assicurare una capacità di ricerca complessiva adeguata e coerente con gli obiettivi del Programma nazionale di ricerca e tale da consentire una cooperazione con analoghe strutture di livello internazionale. 3. Con l'atto istitutivo è indicato il dipartimento di afferenza e sono identificate, in coerenza con il piano triennale, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, necessarie per le attività dell'istituto. Art. 26 1. Il direttore dirige e coordina l'attività
dell'istituto avvalendosi dei responsabili di commessa di cui all'articolo
29 e di unita di supporto tecnico amministrativo, nonché del
Consiglio di istituto. A tal fine, adottando i necessari atti di competenza
dell'istituto, compresi quelli che impegnano l'istituto verso l'esterno,
nel rispetto dei regolamenti dell'ente: 2. Il direttore è responsabile, nel quadro della programmazione, dei risultati dell'attività svolta dall'istituto con riferimento allo svolgimento delle commesse affidate e alla coerenza complessiva dello sviluppo delle competenze disciplinari e dell'adeguatezza della dotazione strumentale. Art. 27 1. Il direttore di istituto è nominato dal Consiglio di amministrazione, sulla base di procedure selettive, tra persone di alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale. 2. Il bando è approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. 3. I criteri di valutazione devono accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui al primo comma tenendo conto delle esigenze scientifiche e organizzative dell'istituto. 4. La selezione avviene con valutazione comparativa dei curricula scientifici e professionali dei candidati attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica e manageriale. La valutazione deve essere integrata da un colloquio. 5. La selezione è affidata ad una commissione di minimo tre, massimo cinque esperti, anche stranieri, nominati con decreto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione; la commissione deve espletare la procedura selettiva entro un mese dalla nomina; il predetto termine può essere rinnovato una sola volta, a pena di decadenza. 6. Prima di prendere visione delle domande presentate, la commissione procede alla definizione dei criteri sulla base dei profili e dei requisiti indicati nel bando; i membri della commissione devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere motivato. 7. Il giudizio della commissione si conclude con la presentazione al Consiglio di amministrazione di una terna di candidati idonei a ricoprire l'incarico. Fornendo puntuali motivazioni la commissione può indicare due idonei; la selezione deve essere ripetuta se la commissione non individua almeno due idonei. A seguito della presentazione dell'elenco i candidati idonei presentano al Consiglio di amministrazione un documento sulle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto. 8. Gli atti della commissione sono approvati dal Consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dall'articolo 28 comma 6 la nomina è subordinata alla preventiva richiesta di aspettativa all'Università o all'Amministrazione. La scelta, la nomina e l'affidamento dell'incarico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, l'incarico è attribuito dal Presidente. 9. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, il direttore può essere confermato nell'incarico per un secondo quinquennio, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente. 10. Tre mesi prima del termine del primo quinquennio, in caso di mancata conferma, ovvero al termine del secondo quinquennio, si procede alla selezione pubblica . 11. Nel caso in cui il direttore consegua lo stato di quiescenza nel corso dell'espletamento del mandato si applica il comma 11 dell'articolo 18. Art. 28 1. Il direttore dura in carica per cinque anni; il suo incarico, a tempo pieno, può essere riconfermato una sola volta. 2. L'incarico può essere revocato anche prima
della scadenza del quinquennio con decreto del Presidente, sentito il
direttore di dipartimento, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione
in conseguenza di: 3. Nel caso di revoca del precedente direttore, si procede a bandire la selezione pubblica del nuovo direttore. 4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quinquennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 27, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal Presidente. 5. Al direttore di istituto si applicano le norme di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto di riordino. La carica di direttore di istituto è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, nonché con le funzioni di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro e con l'esercizio di attività commerciali o industriali; l'esercizio di attività professionali o comunque di consulenza, può essere autorizzato dal Consiglio di amministrazione in considerazione del volume di impegno previsto, sulla base di un'autocertificazione sottoscritta dall'interessato. 6. Il direttore di istituto, se professore o ricercatore universitario, è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatore o tecnologo di altri enti o dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni. 7. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 comma 5 del decreto di riordino. Art. 29 1. Il responsabile di commessa, è individuato tra i ricercatori e tecnologi dell'istituto e tra gli associati nei limiti precisati dall'articolo 17 del regolamento del personale, coordina l'utilizzo delle risorse di personale, strumentali e finanziarie che nella programmazione sono assegnate alla commessa ed è responsabile, nei confronti del direttore di istituto, dei risultati ottenuti. 2. L'incarico di responsabile di commessa è conferito dal Presidente su proposta congiunta del direttore di istituto cui è affidata la commessa e del direttore del dipartimento che la affida. Il direttore dell'istituto conferisce al responsabile di commessa le necessarie attribuzioni e deleghe. Il Consiglio di amministrazione definisce, con propria delibera, le modalità del conferimento delle deleghe sulla base di indirizzi operativi proposti dal direttore generale. Al responsabile di commessa può essere riconosciuta una indennità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento del personale con le modalità e nei limiti stabiliti con delibera del Consiglio di amministrazione. 3. L'incarico di responsabile di commessa è incompatibile con quello di componente del Consiglio di istituto. Art. 30 1. Ogni istituto con la consulenza delle direzioni centrali organizza lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto per l'esercizio delle proprie competenze ivi incluse quelle relative all'esercizio di laboratori e impianti. A tal fine l'istituto compie tutti gli atti amministrativi e di diritto privato necessari alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla gestione del personale, individuati sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione. 2. Per lo svolgimento dei compiti di ragioneria, nonché dei compiti di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese ai sensi del regolamento di contabilità, presso l'istituto è costituito un ufficio di supporto amministrativo e contabile, denominato “segreteria amministrativa” composto da personale assegnato all'istituto e da personale in servizio presso unità decentrate dell'amministrazione dell'Ente distaccato presso l'istituto. La segreteria amministrativa è coordinata, nel rispetto delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato o distaccato presso l'istituto. Allo scopo di aumentare l'efficienza nello svolgimento delle funzioni di supporto tecnico amministrativo possono essere costituite unità aventi tali compiti che operano simultaneamente per dare supporto a più istituti, riportando dal punto di vista gerarchico ad uno degli istituti stessi o, in alternativa, a una delle unità di cui all'articolo 36 comma 1 del presente regolamento. 3. Gli istituti possono avere delle unità organizzative di supporto in sedi diverse dalla sede istituzionale dell'istituto. Tali unità, cui è preposto un responsabile delegato alla gestione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 lettera f), sono istituite dal direttore dell'istituto previa delibera del Consiglio di amministrazione. L'istruttoria per il Consiglio di amministrazione è predisposta dal direttore del dipartimento su richiesta del direttore di istituto. Art. 31 1. Presso ciascun istituto è costituito un Consiglio
che rappresenta la comunità scientifica interna svolgendo i seguenti
compiti: 2. Il Consiglio di istituto è composto: 3. Al Consiglio di istituto, limitatamente alle materie indicate dalle lettere a) e c) del comma 1, partecipa un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo; 4. Le elezioni si svolgono presso l'istituto e ogni avente diritto esprime una sola preferenza. 5. I pareri e le proposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono trasmessi al direttore del dipartimento. 6. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del Consiglio di istituto, all'interno delle sue strutture. 7. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni. Art. 32 1. Per singoli progetti a tempo definito, i dipartimenti, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, possono istituire unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte. Alle unità di ricerca presso terzi può essere comandato personale dipendente dal CNR. 2. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi può essere proposta da un istituto al dipartimento di afferenza o da un dipartimento al Consiglio di amministrazione, con motivazioni relative a opportunità di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del dipartimento. Titolo V Art. 33 1. L'amministrazione dell'Ente è costituita dalla Direzione generale e da due uffici di livello dirigenziale generale, denominati direzioni centrali, che possono essere articolati in unità decentrate. 2. L'amministrazione dell'Ente svolge compiti di supporto alla rete scientifica. Art. 34 1. La Direzione generale costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. 2. Gli uffici della Direzione generale, istituti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera h), svolgono funzioni di supporto al direttore generale per l'esercizio delle sue attività. 3. Essi sono posti al medesimo livello organizzativo degli uffici interni alle direzioni centrali. 4. Gli uffici della Direzione generale sono centri di responsabilità, all'interno del centro di responsabilità costituito dalla Direzione generale, ai sensi del regolamento di contabilità. Art. 35 1. Alle direzioni centrali è affidata la gestione dei servizi generali. Le direzioni centrali sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto . 2. La Direzione centrale “supporto alla gestione
delle risorse” svolge attività tecnico-amministrative nell'ambito
delle seguenti materie: 3. La Direzione centrale “supporto alla programmazione
e alle infrastrutture” svolge attività tecnico - amministrative
nelle seguenti materie: 4. Ciascuna delle direzioni centrali costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di contabilità. 5. Le direzioni centrali sono articolate in uffici interni di livello dirigenziale, istituiti dal direttore generale su proposta del dirigente generale responsabile della Direzione centrale interessata, previa delibera del Consiglio di amministrazione. 6. Gli uffici interni delle direzioni centrali sono centri di responsabilità all'interno del centro di responsabilità costituito della Direzione centrale di appartenenza, ai sensi del regolamento di contabilità. Art. 36 1. Nell'ambito della Direzione centrale supporto alla programmazione e alle infrastrutture possono essere costituite unità decentrate denominate “aree di ricerca”, con lo scopo di fornire agli istituti che sono localizzati in una medesima area geografica supporto logistico, tecnico, informatico e amministrativo, tenuto conto delle esigenze di funzionalità ed economicità di gestione. 2. Le aree di ricerca, cui è preposto un responsabile delegato con i compiti di supporto di cui al comma 1 e nominato dal direttore della direzione centrale “Supporto alla programmazione e alle infrastrutture”, sono istituite con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore generale sentiti gli istituti interessati. 3. L'atto istitutivo di ciascuna Area provvede alla individuazione dei servizi comuni e delle risorse economiche ed umane per la loro gestione. 4. Gli Istituti localizzati nell'Area possono tra loro concordare l'organizzazione di ulteriori servizi comuni stipulando apposite convenzioni nell'ambito del Comitato degli utenti di cui all'articolo 37. 5. Le attività dell'area possono essere integrate con quelle di altri Enti e istituzioni, pubblici e privati, italiani, stranieri e internazionali, sulla base di appositi accordi. Art. 37 1. Il Comitato degli utenti dell'Area è composto dai Direttori degli Istituti localizzati nell'Area o un loro delegato e, nei limiti precisati dalle Convenzioni, da soggetti pubblici o privati che utilizzino i servizi dell'Area. 2. Il Comitato degli utenti: 3. Il Comitato degli utenti è convocato dal direttore della direzione centrale Supporto alla programmazione e alle infrastrutture. Art. 38 1. Le direzioni centrali sono affidate alla responsabilità di dirigenti generali che dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti preposti agli uffici interni alle stesse, esercitando le funzioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e esercitano coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione. 2. I dirigenti responsabili degli uffici dirigenziali esercitano le funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, per quanto applicabile. In particolare svolgono le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale esercitando coerenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione. 3. I dirigenti ai quali non sia affidata la responsabilità di uffici dirigenziali possono svolgere funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, su richiesta del Consiglio di amministrazione, nonché possono avere la responsabilità di progetti specifici, anche attraverso partecipazione ad organismi nei quali il CNR è interessato. PARTE II Titolo I Art. 39 1. Il CNR opera sulla base di un piano triennale di attività, coerente con il programma nazionale per la ricerca (PNR), di cui alla normativa vigente, e in armonia con le politiche e le azioni dell'Unione europea . 2. Il piano triennale del CNR ha carattere scorrevole in analogia con la struttura delle Legge finanziaria dello Stato ed è aggiornato annualmente. 3. Le attività dell'Ente si articolano in macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare. 4. Nell'impiego delle risorse economiche il CNR assicura prioritariamente il cofinanziamento dei progetti finanziati dall'Unione europea, da organismi o organizzazioni internazionali, da altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri e riserva ai dottorati di ricerca una frazione non inferiore al due percento della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, attribuita al CNR ai sensi della normativa vigente. 5. Nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti, l'Ente assicura risorse per la ricerca spontanea a tema libero e per lo sviluppo delle competenze dei ricercatori e tecnologi e per il loro arricchimento professionale. Art. 40 1. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, in coerenza con lo sviluppo delle normative vigenti, le modalità e le procedure per l'introduzione di una programmazione di lungo periodo di indirizzo e orientamento dei piani triennali. Art. 41 1. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con i principi di cui all'articolo 39 e comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato. 2. Nel piano triennale si forniscono, tra l'altro, elementi sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati attesi attraverso accordi, convenzioni, partecipazione a consorzi, fondazioni o società, costituzione di nuove imprese, partecipazione alla conduzione di centri di ricerca internazionali, nonché attraverso attività di ricerca e di studio commissionate dall'Ente a soggetti esterni. 3. Nel piano triennale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto di riordino, saranno altresì illustrate per il complesso delle attività svolte dall'Ente, le valenze, a carattere generale e ad impatto esterno sul sistema produttivo e sociale, trasversali rispetto alle aree tematiche. 4. Il piano triennale deve altresì riportare il consuntivo dei risultati conseguiti nell'anno precedente come presupposto per la valutazione di fattibilità degli obiettivi e la distribuzione delle risorse. 5. Per il primo anno del triennio sono forniti elementi più specifici relativamente all'articolazione dei progetti, ai risultati attesi e alle previsioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie e della loro disponibilità. 6. Il piano triennale è aggiornato almeno annualmente utilizzando le stesse procedure e modalità previste per la sua formulazione a inizio anno. 7. Le informazioni specifiche relative all'anno in corso di cui al comma 5, sono aggiornate trimestralmente attraverso una nota integrativa predisposta dal direttore generale che illustra le risultanze dell'utilizzo del piano di gestione come modificato nel frattempo ai sensi del regolamento di contabilità. Art. 42 1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, delibera le linee guida per l'elaborazione del piano triennale che indicano le risorse economiche strumentali ed umane prevedibilmente disponibili, e la loro allocazione a linee tematiche di carattere strategico in coerenza con le macro aree dell'Ente, specificando la quota di risorse riservata alla ricerca spontanea a tema libero e allo sviluppo delle competenze professionali e strumentali. 2. Il direttore del dipartimento formula le linee programmatiche del dipartimento, come proposta di apporto al piano triennale, articolandole in progetti relativi alle linee tematiche di carattere strategico e in progetti di sviluppo competenze; in particolare, anche attraverso un confronto nell'ambito del Consiglio dei direttori di dipartimento, indica le esigenze derivanti dalle richieste di soggetti esterni pubblici e privati e più in generale le finalità scientifiche ed economiche perseguite. 3. Gli istituti, in coerenza con le linee guida e sulla base delle attività in corso e delle opportunità di sviluppo, formulano al dipartimento cui afferiscono e ad altri dipartimenti, proposte di attività di ricerca. Nella formulazione delle proposte dovranno essere indicate le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili per lo svolgimento delle attività, ivi incluse quelle acquisibili autonomamente, tenendo conto del complesso dei costi fissi a imputazione diretta e indiretta attribuiti in percentuale. 4. Attraverso un confronto tra ciascun dipartimento
e gli istituti vengono concordate le commesse affidate a ciascun istituto
alla luce delle risorse disponibili, delle competenze degli istituti
afferenti al dipartimento e degli altri istituti che sono chiamati a
cooperare nonché dei possibili apporti esterni. Più specificamente
si dovrà tenere conto dei seguenti elementi relativi alle attività
degli istituti negli anni precedenti: 5. Gli istituti, nei limiti indicati dalle linee guida per l'elaborazione del piano triennale, curano altresì l'elaborazione di proposte di ricerca spontanea a tema libero che sono presentate al direttore generale ai fini dell'inserimento nella proposta preliminare di piano. Il proponente un'attività di ricerca spontanea a tema libero che non sia stata accolta dall'Istituto di cui è parte ha facoltà di sottoporla direttamente al Presidente che decide in merito acquisendo, se lo ritiene necessario, il parere del Consiglio scientifico generale. 6. Il Consiglio dei direttori di dipartimento verifica la congruenza delle proposte dei singoli dipartimenti, elabora ipotesi di programmi comuni a diversi dipartimenti e predispone una proposta coordinata relativa alle linee tematiche di carattere strategico e ai progetti di sviluppo competenze, che trasmette al direttore generale. 7. Il direttore generale integra la proposta predisposta dal Consiglio dei direttori di dipartimento e le proposte di ricerca spontanea a tema libero raccolte dagli istituti con le esigenze gestionali dell'Ente predisponendo una proposta preliminare di piano triennale per il Presidente, comprensiva degli elementi relativi al primo anno del triennio di cui al comma 5 dell'articolo 41. 8. Il Presidente, sulla base della proposta preliminare di piano triennale di cui al comma 7 definisce la proposta conclusiva di piano triennale corredata del parere del Consiglio scientifico generale. 9. Il piano triennale deliberato dal Consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'approvazione ai sensi della normativa vigente. 10. Gli istituti, i dipartimenti e le unità dell'amministrazione redigono conseguentemente il piano di gestione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità. 11. A seguito dell'approvazione ministeriale del piano triennale il Consiglio di amministrazione delibera eventuali aggiustamenti sull'entità delle risorse attribuite ai dipartimenti per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza. Il direttore generale conseguentemente aggiorna le assegnazioni inserite nel piano di gestione. 12. Il Consiglio di amministrazione determina i tempi delle diverse fasi della procedura di programmazione, in coerenza con gli strumenti del sistema di contabilità dell'Ente. Titolo II Art. 43 1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione i ricercatori e i tecnologi svolgono attività di ricerca spontanea a tema libero e partecipano nel rispetto dell'autonomia scientifica garantita dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n.381, a progetti cui contribuisce l'istituto di appartenenza, sia di sviluppo competenze, sia di ricerca sviluppo e dimostrazione su tematiche a carattere strategico, in coerenza con il Programma nazionale della ricerca. 2. I ricercatori hanno facoltà di proposta per attività di ricerca relativamente sia allo sviluppo competenze sia a tematiche di carattere strategico, nonché per iniziative di formazione in applicazione dell'articolo 46. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato fermo restando l'obbligo di svolgere le attività programmatiche per la cui realizzazione l'assunzione è stata effettuata. 4. I ricercatori e i tecnologi, al fine di sostanziare il processo di autovalutazione degli istituti, redigono annualmente una relazione sintetica sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti. 5. Il direttore d'istituto, in apposita sezione della relazione annuale di autovalutazione, espone sinteticamente opportunità ed esiti delle attività di cui al comma 1, acquisendo preventivamente il parere del Consiglio di istituto. Art. 44 1. In attuazione degli strumenti di programmazione il direttore di istituto, anche sulla base di proposte dei ricercatori e tecnologi, sentito il Consiglio di istituto, concorda con il direttore del dipartimento, che può delegare allo scopo il responsabile di progetto, le più efficaci modalità per lo svolgimento delle attività la cui realizzazione è affidata all'istituto stesso. 2. Le attività sono articolate in una o più commesse, individuando per ciascuna di esse obiettivi convenuti e risorse affidate, ivi inclusa l'indicazione, ove necessario, del responsabile di commessa in applicazione dell'articolo 29. 3. La commessa potrà, ove necessario, previa intesa tra il responsabile di progetto e il direttore di istituto cui essa è stata affidata, essere distinta in più parti denominate moduli di attività. La gestione di ciascun modulo di attività è affidata a un ricercatore o a un tecnologo sia dell'istituto stesso sia di altro istituto previo accordo con il direttore di quest'ultimo. Il ricercatore o tecnologo che gestisce un modulo di attività agisce su mandato del responsabile di commessa. Tale mandato, se il responsabile di commessa e il titolare di modulo di attività sono collocati in istituti diversi, è conferito con l'approvazione di entrambi i direttori di istituto. 4. Il dipartimento può procedere ad una modifica delle commesse che ha affidato al singolo istituto, qualora l'andamento della ricerca o altre cause lo richiedano, assicurando un contraddittorio con l'istituto. 5. In sede di rendicontazione scientifica ed amministrativa del progetto, l'istituto è tenuto a mettere nuovamente a disposizione del dipartimento committente le somme non utilizzate. 6. Il Consiglio di amministrazione individua, su proposta del Consiglio dei direttori di dipartimento, il dipartimento cui affidare il coordinamento di eventuali progetti di ricerca comuni a più dipartimenti. Art. 45 1. I dipartimenti promuovono e coordinano, attraverso gli strumenti di programmazione, lo svolgimento di attività di consulenza, certificazione, prova ed accreditamento per le pubbliche amministrazioni, nonché di fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato nell'ambito delle competenze istituzionali del dipartimento e dei criteri e delle modalità definite ai sensi dell'articolo 4 comma 2 lettera v). 2. Gli istituti gestiscono le attività di cui al comma 1. Art. 46 1. Nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) prevista per l'intero personale, ogni dipartimento propone annualmente al Consiglio di amministrazione il piano delle iniziative di sviluppo e di formazione dei ricercatori e tecnologi, elaborato sulla base dei criteri formulati dalla direzione supporto alla gestione delle risorse. 2. Il piano di formazione tiene conto delle richieste degli istituti afferenti al dipartimento. 3. Le attività di formazione del personale svolte sono oggetto di specifica valutazione anche ai fini della rideterminazione delle risorse da attribuire agli istituti per la loro prosecuzione ed eventuale integrazione. Art. 47 1. Sulla base del piano triennale, il dipartimento assegna agli istituti le risorse necessarie per la concessione delle borse di studio, per la realizzazione di dottorati di ricerca e per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. 2. Le borse di studio hanno durata annuale, rinnovabile fino ad un massimo di tre anni. 3. Ai dottorati di ricerca realizzati sulla base di apposite convenzioni con le università anche con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale, di cui all'articolo 3 comma 1 lettera n) del decreto di riordino è riservato, in applicazione dell'articolo 7 comma 1 lettera n) del medesimo decreto, il due percento delle risorse finanziarie provenienti dal fondo ordinario ripartite tra i Dipartimenti. 4. Gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca hanno durata non superiore a tre anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni. 5. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione specifica modalità e procedure per l'attivazione degli strumenti previsti dal presente articolo. 6. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalità e criteri per la presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equipollenza di titoli rilasciati dal CNR con il titolo di dottore di ricerca in base all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica del 11 luglio 1980, n.382. Art. 48 1. I dipartimenti e gli istituti anche in collaborazione con le funzioni centrali svolgono attività di comunicazione e promozione della ricerca scientifica e curano la diffusione, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei relativi risultati per il settore di competenza. 2. I dipartimenti, a tal fine, svolgono, su indicazione del Consiglio di amministrazione, attività specifiche di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori e tecnologi nell'attività di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti. 3. Azioni di trasferimento tecnologico possono essere svolte anche da singoli ricercatori o tecnologi che operano presso le aree di ricerca secondo modalità definite dal Consiglio dei direttori di dipartimento. In questo ambito possono essere promosse eventuali collaborazioni finalizzate al trasferimento tecnologico con imprese e con altri operatori pubblici o privati. 4. Le predette attività si svolgono secondo le modalità approvate dal Consiglio di amministrazione. Art. 49 1. Ferma restando la facoltà autonoma del Consiglio di amministrazione di commissionare, nel quadro della programmazione, attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati nazionali e internazionali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p) , i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR e soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi quadro; c) convenzioni operative. 2. Il Protocollo d'Intesa è sottoscritto dal Presidente previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha carattere programmatico e definisce strategie e scelte di portafoglio per progetti comuni tra CNR e operatori esterni. La gestione congiunta delle iniziative è di norma affidata ad un comitato di indirizzo dove sono rappresentate le parti del Protocollo d'Intesa. 3. L'Accordo quadro è sottoscritto dal Presidente su proposta del direttore del dipartimento o di una direzione centrale. L'Accordo quadro definisce aree progettuali e modalità di collaborazione e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte degli istituti ai sensi del comma 4. La gestione congiunta delle attività è di norma affidata ad un comitato di gestione dove sono rappresentate le parti dell'Accordo quadro. 4. La Convenzione operativa disciplina singole linee
di attività. La stipula delle convenzioni avviene secondo le
seguenti procedure e nel rispetto delle competenze tematiche e programmatiche
dei singoli istituti e dipartimenti: 5. Per le associazioni temporanee di impresa si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative. 6. La definizione dei contratti avviene sulla base dei criteri approvati dal Consiglio di amministrazione; i predetti criteri tengono conto, nella distribuzione dei ricavi, delle attività svolte dai singoli ricercatori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento del personale e devono indicare le modalità per assicurare l'espletamento delle attività del CNR, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 comma 1 del decreto di riordino, e in particolare le attività in collaborazione con università, imprese e altri soggetti pubblici e privati. 7. Gli importi di contratti relativi a grandi investimenti e commesse rilevanti, al di sopra dei quali la competenza per iniziative non già inserite nel Piano Triennale è riservata al Consiglio di amministrazione, sono fissati dal Consiglio di amministrazione con delibera quadro e aggiornati periodicamente se necessario. Art. 50 1. La costituzione di consorzi, fondazioni, società, o gruppi europei di interesse economico, nonché la partecipazione ad essi, è proposta dai dipartimenti interessati al Presidente per una decisione del Consiglio di amministrazione in merito. Gli istituti hanno al riguardo facoltà di iniziativa verso i dipartimenti. 2. La proposta deve essere motivata in relazione ai
seguenti elementi: 3. Il Consiglio di amministrazione, previo espletamento delle procedure previste dall'articolo 18 comma 1 lettera b), del decreto di riordino, e delle procedure previste per l'attuazione del comma 1 lettera c) del medesimo articolo, a seconda dei casi, provvede con propria deliberazione a specificare le modalità di utilizzo delle risorse e degli strumenti societari di cui al comma 2, nonché la destinazione degli eventuali utili. La costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c), del decreto di riordino è effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) gli interessi dei dipendenti del CNR sono tutelati qualora compatibili con l'interesse del CNR; b) l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di proprietà intellettuale è autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico del CNR; c) le modalità attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria delibera a determinare le modalità attuative per la costituzione di nuove imprese ai sensi dell'articolo 18 comma 1 lettera c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente comma. Titolo III Art. 51 1. Gli istituti elaborano una relazione sui risultati dell'attività di ricerca e sulla gestione delle risorse attribuite con riferimento sia agli obiettivi programmatici sia all'attività di ricerca spontanea a tema libero. La relazione viene trasmessa ai dipartimenti. 2. I dipartimenti, sulla base delle relazioni ricevute dagli istituti o da altri soggetti che hanno partecipato al programma, elaborano una relazione sul grado di conseguimento degli obiettivi programmatici anche con riferimento all'apporto dato dai vari organi esecutori interni e esterni. 3. La relazione dei dipartimenti, al fine della successiva presentazione al Consiglio di amministrazione, viene trasmessa al direttore generale. 4. Il direttore generale, sulla base delle relazioni dei dipartimenti integrate con i risultati e i costi relativi all'amministrazione, elabora la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente e la trasmette al Presidente. 5. Il Presidente, sentito il Consiglio scientifico generale, presenta al Consiglio di amministrazione, per la verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Ente, insieme con la relazione del Comitato di valutazione, di cui all'articolo 7 comma 4. La relazione annuale è inviata al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Art. 52 1. Successivamente alla verifica di cui alla lettera i) comma 2 dell'articolo 4, il Presidente del CNR, avvalendosi del supporto degli uffici e del parere del Consiglio scientifico generale, cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività del CNR che è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 2. Il rapporto evidenzia i risultati più significativi sul piano sia scientifico sia strategico conseguiti dal CNR in relazione agli obiettivi individuati ed alle risorse impiegate nel processo di programmazione e all'utilizzazione e allo sviluppo delle competenze scientifiche interne all'Ente con indicazioni relative all'impatto sul sistema di ricerca e più in generale sul sistema economico e sociale. 3. Il Presidente convoca almeno una volta l'anno una Conferenza generale sul ruolo del CNR nel sistema scientifico nazionale, allo scopo di favorire la partecipazione della Comunità scientifica interna all'approfondimento della conoscenza dei risultati conseguiti dall'Ente nei diversi campi di attività e alla definizione dei nuovi programmi. PARTE III Art. 53 1. Qualora le disposizioni prevedano l'acquisizione di un parere, nelle more della costituzione degli organi e degli organismi cui il presente regolamento attribuisce il parere medesimo, il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed i direttori di dipartimento e di istituto possono operare senza l'acquisizione dello stesso. 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento i consigli scientifici di istituto decadono. I comitati di istituto svolgono le funzioni attribuite dal presente regolamento ai consigli di istituto fino alla costituzione di questi ultimi. 3. Il Consiglio scientifico generale è nominato entro il 31 dicembre 2005. Art. 54 1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione stabilisce modalità e procedure operative per la gestione straordinaria del patrimonio mobiliare ed immobiliare e dei rapporti attivi e passivi, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, dell'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), dell'Istituto nazionale di fisica della materia (INFM). 2. Nell'applicazione delle disposizioni previste dal
presente regolamento, ed in particolare degli articoli 30 e 33, che
consentono di assicurare l'autonomia gestionale delle strutture interne
degli Enti che confluiscono nel CNR, nonché di quelle previste
dal regolamento del personale, e in particolare il comma 2 dell'articolo
4 e l'articolo 17, che assicurano la salvaguardia della specificità
del rapporto di lavoro e della presente parte del regolamento, che disciplina
la fase transitoria, il Consiglio di amministrazione curerà che
la riorganizzazione della rete scientifica avvenga assicurando agli
enti di cui al comma 1 quanto previsto dal decreto di riordino. In particolare
saranno salvaguardate: 3. Fino al compimento definitivo del processo di aggregazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, il Consiglio di amministrazione costituisce, presso le direzioni centrali competenti, uffici speciali e temporanei per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le disposizioni specifiche dei regolamenti previgenti degli enti accorpati che, in quanto compatibili con il quadro normativo e con il presente regolamento restano in vigore temporaneamente per la gestione della fase transitoria. Art. 55 1. Le macro aree di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino sono così individuate: 1. Terra e ambiente 2. Energia e trasporti 3. Agroalimentare 4. Medicina 5. Scienze della vita 6. Progettazione molecolare 7. Materiali e dispositivi 8. Sistemi di produzione 9. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni 10. Identità culturale 11. Patrimonio culturale 2. Le macro aree di cui al comma 1 possono essere nuovamente individuate in applicazione dell'articolo 3 comma 2 del decreto di riordino in base all'articolo 14 del presente regolamento. Art. 56 1. Il Consiglio di amministrazione, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del presente Regolamento, provvede contestualmente alla istituzione dei dipartimenti e agli adempimenti di cui all'articolo 16 sulla base delle proposte formulate dal Presidente. Il Presidente per le attività istruttorie può avvalersi dei risultati del lavoro di Commissioni di studio per l'attivazione dei dipartimenti quali quelle nominate con Provvedimento ordinamentale n.16630 del 17 settembre 2004. 2. Con delibera del Consiglio di amministrazione, sono nominati i direttori dei dipartimenti ai sensi dell'articolo 18 del presente Regolamento. 3. Il Presidente nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 propone la conferma, la soppressione, l'accorpamento o l'eventuale istituzione di nuovi istituti, tenuto conto dei criteri di cui al comma 2 dell'articolo 25. Il Consiglio di amministrazione provvede con propria deliberazione ed avvia le procedure per la nomina dei direttori. 4. Le disposizioni previste dall'articolo 28 comma 6 non si applicano ai direttori di istituto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento che abbiano fruito della deroga ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli istituti, adottato con Decreto del Presidente del CNR n. 15446 del 14 gennaio 2000, fino al termine del loro mandato. 5. Entro un anno dall'insediamento dei direttori di dipartimento il Consiglio di amministrazione procederà, anche attraverso l'analisi delle relazioni previste dal presente regolamento, ad una valutazione delle attività svolte dai dipartimenti e dagli istituti al fine di adottare eventuali interventi di riorganizzazione, in attuazione dell'articolo 19 comma 2 lettera c) del decreto di riordino. Ai direttori di istituto in carica al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, potrà conferire una proroga del mandato con termine al completamento del processo di riorganizzazione. 6. Con delibera del Consiglio di amministrazione sono individuate le disposizioni specifiche previgenti che, in quanto compatibili con il quadro normativo e con il presente regolamento restano in vigore temporaneamente per gestire le sezioni territorialmente distinte in attesa che siano perfezionate le necessarie deleghe tra cui quelle previste dall'articolo 26 comma 1 lettera f). Art. 57 1. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione individua le disposizioni specifiche a carattere operativo vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che, in quanto compatibili con il nuovo quadro normativo e in attesa della sua completa attuazione, restano in vigore temporaneamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. 2. Il Consiglio di amministrazione con propria deliberazione disciplina, in relazione con le dinamiche del riassetto organizzativo dell'amministrazione e della rete scientifica, la progressiva attuazione del presente regolamento per quanto riguarda le disposizioni relative all'amministrazione e alla gestione. Nel frattempo l'amministrazione continua a svolgere le sue funzioni secondo l'attuale attribuzione di competenze. 3. Al fine di soddisfare le esigenze del nuovo assetto organizzativo degli uffici dell'amministrazione anche in relazione agli atti di gestione da affidare ai dipartimenti ed agli istituti, il Consiglio di amministrazione provvede all'approvazione di un piano di ridefinizione degli uffici e delle relative assegnazioni di personale. 4. Il Consiglio di amministrazione procede altresì all'identificazione delle posizioni dirigenziali. 5. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale, di direzione di istituti e di programmi nazionali e internazionali di ricerca, per i quali non sia stata indicata una durata all'atto del conferimento, nonché gli incarichi di reggenza di carattere temporaneo il cui termine non sia direttamente determinato cessano decorsi 30 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento salvo che ciascuno di essi non sia esplicitamente confermato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Art. 58 1. Le aree di ricerca esistenti sono sottoposte a revisione. 2. Con propria delibera il Consiglio di amministrazione provvede caso per caso a dettare disposizioni per la trasformazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La delibera definirà le modalità per la revisione degli strumenti convenzionali e l'attribuzione alle strutture scientifiche che insistono nell'area delle risorse economiche, strumentali e di personale necessarie ad assicurare continuità e funzionalità delle infrastrutture in base alle esigenze scientifiche rilevate. 3. Fino all'emanazione della delibera di cui al comma 2 le aree operano sulla base della disciplina previgente, restano in vigore le convenzioni in essere e continuano ad operare gli organi in base ad esse costituiti ferma restando la libertà delle strutture scientifiche che insistono sull'area di scegliere gli strumenti più adeguati per la gestione delle parti comuni e di eventuali servizi comuni. Art. 59 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla gestione dei Progetti finalizzati e dei Progetti strategici in corso di attuazione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che proseguono, fino alla conclusione delle attività di ricerca previste, nel rispetto della normativa previgente. 2. Il Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente delibera la trasformazione di Programmi nazionali ed internazionali di ricerca in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more dell'adozione della delibera i suddetti progetti continuano ad operare in base alla normativa previgente. Art. 60 1. Salvo quanto previsto dalla Parte III, con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili ed in particolare i seguenti decreti del Presidente del CNR: n. 15447 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'organizzazione degli uffici dell'amministrazione centrale e sulla dirigenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15446 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15451 del 14 gennaio 2000, Regolamento della presenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; n. 15452 del 14 gennaio 2000, Regolamento sull'organizzazione e funzionamento degli organi di governo e sulla formazione del piano triennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche; n. 15449 del 14 gennaio 2000, Regolamento di disciplina delle attività di promozione e sostegno della ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, e successive modifiche ed integrazioni. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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