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| Gruppi Nazionali | ||||||||||
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I Gruppi nazionali di ricerca sono organismi del C.N.R., che hanno lo scopo di promuovere e coordinare attività scientifiche esplicantesi, a livello nazionale, nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni. I Gruppi nazionali di ricerca hanno la durata di cinque anni, eventualmente prorogabile. Essi sono istituti con ordinanza del Presidente del C.N.R., previa deliberazione del del Consiglio di Presidenza e della Giunta Amministrativa, sentiti i competenti Comitati nazionali di consulenza, approvata dall'Autorità di vigilanza. Ai gruppi di ricerca possono aderire, al fine di espletarvi attività di ricerca a titolo gratuito nel rispetto delle norme che ne disciplinano il loro rapporto di impiego, docenti universitari e singoli ricercatori. L'adesione dei docenti universitari e singoli ricercatori è determinata annualmente con provvedimento del Presidente del C.N.R., previa delibera del Consiglio di Presidenza, su proposta del Consiglio scientifico del Gruppo nazionale di ricerca, sentito il competente Comitato nazionale di consulenza. I Gruppi nazionali di ricerca possono essere articolati in sezioni, le quali raccolgono gli aderenti ai Gruppi stessi per omogeneità di temi di ricerca su base nazionale. Gli statuti dei singoli Gruppi possono prevedere altresì, nell'ambito delle sezioni, l'aggregazione in sede locale dei docenti universitari e singoli ricercatori in Unità di ricerca. Ai Gruppi nazionali di ricerca sono preposti:
2) il Consiglio scientifico. Il Direttore provvede al perseguimento dei fini del Gruppo curandone la gestione ed assolvendo i compiti stabiliti nel provvedimento istitutivo del Gruppo stesso. In particolare:
- dispone, in relazione alle attività svolte dal Gruppo, l'invio in missione dei docenti universitari e dei ricercatori aderenti al Gruppo stesso; - promuove, almeno una volta all'anno, incontri con i Direttori degli Istituti e dei Centri di studio del C.N.R. operanti nello stesso settore scientifico aventi lo scopo di pervenire al coordinamento delle attività scientifiche del Gruppo con quelle di tali Organi di ricerca dell'Ente; - redige annualmente relazioni scientifiche riguardanti le attività effettuate dal Gruppo secondo la metodologia adottata dall'Ente per gli Istituti e i Centri. Il Consiglio scientifico è costituito da:
b) 3 rappresentanti eletti dai docenti universitari e ricercatori; c) non più di tre esperti designati dal Consiglio di Presidenza del C.N.R. su proposta del competente Comitato nazionale di consulenza.
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